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L’ascensore in condominio è un diritto tutelato dal Codice civile. A oggi sappiamo che la sostituzione dell’impianto rientra nell’amministrazione straordinaria, e deve essere approvata con la maggioranza degli intervenuti in assemblea condominiale, quindi da almeno la metà del valore dell’edificio. Ma se l’ascensore non ci fosse e servisse a uno solo dei condòmini? Sarebbe obbligatoria l’approvazione in assemblea? La Cassazione ha fatto chiarezza rispetto a tale quesito, considerando l’ascensore tra i diritti rientranti nel principio di solidarietà.
La Cassazione sull’ascensore in condominio
L’installazione di un ascensore condominiale rientra tra le opere di eliminazione, anche parziale, delle barriere architettoniche. È quanto stabilito dai giudici della Suprema Corte di Cassazione con una ordinanza del 14 giugno 2022 (numero 19087).
La magistratura che ha fissato questo ulteriore paletto nell’alveo dei diritti in condominio era stata chiamata a risolvere una diatriba sorta tra dei condomini che abitano in un vecchio edificio degli anni Sessanta del Novecento. I residenti del piano di sopra intendevano occupare una parte delle aree comuni per installarvi l’ascensore, in particolare la tromba delle scale e una piccola porzione dei gradini. Alcuni condomini si erano opposti al progetto manifestando il loro voto contrario in assemblea, ritenendo peraltro che la cabina dell’ascensore non rispettasse le dimensioni minime di 1,20 m di profondità e di 0,80 cm di larghezza, ai sensi della legge numero 13 del 1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.
La Cassazione ha invece stabilito che i condòmini possono installare a proprie spese un ascensore in un edificio che ne è sprovvisto, anche senza avere l’autorizzazione dell’assemblea condominiale o con parere contrario espresso in assemblea. Non solo, ma ne avrebbero diritto anche se arrecasse disagio nell’utilizzo delle scale o se non venissero rispettate le prescrizioni tecniche previste dalla legge per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.
La Suprema Corte ha dato la precedenza al diritto, in virtù dell’abbattimento delle barriere architettoniche, perciò nessun regolamento condominiale può limitare l’installazione di un ascensore. Questo principio vale allo scopo di eliminare le barriere architettoniche, a maggior ragione se a richiedere l’installazione dell’ascensore fosse un diversamente abile o portatore di handicap.
Chi paga l’installazione dell’ascensore?
C’è stata una precedente sentenza della seconda sezione civile (numero 7938 del 28 marzo 2017) che aveva già così stabilito: “la legge 13 del 1989, in materia di eliminazione di barriere architettoniche, costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici”.
È vero però che i condòmini contrari non sono obbligati a partecipare alla spesa per l’installazione dell’ascensore.
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