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La vita di condominio si sa non è mai facile, anzi a volte diventa insopportabile a causa di comportamenti di altri condomini tali da integrare addirittura fattispecie di reato.
Basti pensare ai possibili reati di cui agli artt. 615 bis c.p., “Interferenze illecite nella vita privata” o il c.d. reato di “stalking condominiale del quale ci occuperemo nel presente articolo.
I requisiti del reato di stalking
Tale reato, previsto dall’art 612 bis c.p., sanziona il soggetto che “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata”.
In ambito condominiale, sono numerosi i comportamenti che potrebbero integrare tale fattispecie criminosa, vedasi per esempio il furto ripetuto della posta o le continue minacce verbali o i comportamenti vessatori nei confronti di un altro condomino (come attaccare lo scotch al campanello per farlo suonare ininterrottamente, oppure fare rumore la notte sistematicamente).
Circa i presupposti per poter dire consumato tale reato, è utile quanto affermato da una recente pronuncia, quella della Corte di Appello Penale di Milano n. 4256 del 09 giugno 2022, che ha ad oggetto proprio la condanna di un condomino per il reato di stalking.
Elementi necessari ai fini della configurabilità del presente reato sono:
- gli atti persecutori tra quelli descritti dalla norma devono essere più di uno;
- le singole condotte devono essere atti autonomi (possono comunque essere poste in essere anche in un arco di tempo molto ristretto, come ad esempio lo stesso giorno);
- tali atti reiterati devono aver portato la vittima ad un progressivo accumulo del disagio, fino a che tale disagio degeneri in uno stato di prostrazione psicologica in grado di ingenerare, come indicato dall’art. 612 bis c.p., un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto.
Attenzione, però, a non confondere il requisito della reiterazione (anche solo due atti integrano la nozione di reiterazione) con quello della abitualità (da intendere come la ripetitività di un comportamento, occorre una serie numerosa di atti che si protraggono in un arco temporale non breve).
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La vicenda
Un condomino accusa il vicino di aver rubato 31 mila euro al condominio, iniziando così una serie di comportamenti che culminano con aggressioni fisiche e verbali.
Nel corso del giudizio di primo grado, l’accusa riesce a provare, attraverso le testimonianze della persona offesa, di altri condomini, di referti medici, di documentazione fotografica, nonché di registrazioni vocali, che le condotte poste in essere dall’imputato integrano proprio il reato di stalking condominiale.
Episodi, accertati in giudizio e posti in essere dallo stalker, come quello di aver innaffiato ripetutamente con una pompa da irrigazione le finestre del vicino, danneggiando il parquet interno, oppure quello di aver minacciato di morte svariate volte la vittima, adducendo anche conoscenze nella criminalità organizzata.
Tutti questi comportamenti hanno così provocato nella vittima un forte stato di agitazione e timore per la propria incolumità tanto da portarlo a cambiare le proprie abitudini di vita: la persona offesa è stata infatti obbligata a cambiare orari e strada di ritorno a casa per non trovarsi l’imputato davanti, per le scale o davanti all’ascensore. La vittima ha inoltre dato prova di aver dovuto trascorrere molti weekend fuori città con la famiglia sempre a causa dello stesso motivo.
Risultato dell’appello: bocciato il gravame dell’imputato, confermata sia la condanna a otto mesi di reclusione, pena sospesa con la condizionale, sia il risarcimento in favore della vittima pari ad € 4.000,00.