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La sempre crescente mobilità sostenibile porta al quesito su dove sistemare le proprie biciclette. L‘installazione di rastrelliere porta biciclette nei condomìni può a volte generare controversie tra i condòmini.
Rastrelliere porta biciclette in condominio: il caso
C’è un caso preso in esame dal Tribunale di Roma, dove un condomino e due usufruttuari avevano impugnato una delibera assembleare che prevedeva l’installazione di rastrelliere portabiciclette sulla rampa di accesso al garage condominiale.
Le persone che avevano preso questa decisione ritenevano la delibera lesiva dei loro diritti, perché secondo loro la rastrelliere avrebbero ostacolato il passaggio, togliendo luminosità e aereazione al loro locale interrato.
Il condominio, invece, sosteneva che l’installazione delle rastrelliere era una scelta meritoria dal punto di vista ambientale e che non ledesse gli interessi degli impugnanti.
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La decisione del Tribunale di Roma
Il Tribunale ha ritenuto infondata la richiesta di annullamento della delibera, perché non si era riuscita a dimostrare la pericolosità delle rastrelliere.
In realtà, infatti, le foto scattate dimostravano che la luminosità e l’arieggiamento del locale non erano compromessi dalla presenza delle rastrelliere.
Rastrelliere in condominio, le regole
Se si vuole installare una rastrelliera per le bici negli spazi aperti del condominio, si può sicuramente farlo. Lo può fare a maggioranza dei presenti che rappresentino un terzo dei millesimi.
Non potrebbe essere invece deliberato dall’assemblea un sistema per parcheggiare le bici in aree al chiuso, come l’androne, andando così a violare la destinazione d’uso di tali aree.
Secondo l’articolo 1102 del codice, c’è la possibilità per ciascun condomino di utilizzare le parti comuni dell’edificio, sempre che questo non ne impedisca lo stesso uso agli altri condomini e non modifichi la destinazione delle aree in questione.
Per esempio, anche il singolo condomino, senza autorizzazione dell’assemblea, potrebbe installare una piccola rastrelliera o qualsiasi altro sistema per parcheggiare all’esterno la propria bici, a patto che non occupi troppo spazio.
I criteri per l’installazione delle rastrelliere in condominio
L’installazione delle rastrelliere è legittima se questa non ostacola il passaggio pedonale, non modifica la destinazione del bene comune, non compromette il diritto all’uso paritetico delle parti comuni e non riduce la luminosità e l’arieggiamento dei locali adiacenti.