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Tutti i condòmini sono tenuti a partecipare alle spese necessarie alla manutenzione – ordinaria e straordinaria – dell’edificio, la ripartizione delle quali avviene in base alle tabelle millesimali che prevedono ciascun condomino paghi in proporzione al valore della sua proprietà. Ma legge prevede anche la possibilità che il singolo condomino provveda a interventi o riparazioni urgenti nell’interesse di tutto il fabbricato. In questo caso, quando si ha diritto al rimborso?
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Chi decide i lavori in condominio
Prima di entrare nel merito della situazione di emergenza, va ricordato che le spese in condominio le decide l’assemblea, soprattutto se si tratta di interventi importanti e onerosi, come il rifacimento della facciata. Solo in due casi, non è tenuto a consultare l’assemblea:
- in situazioni estremamente urgenti, dove l’amministratore è legittimato ad agire senza perdere tempo, con obbligo di riferirne alla prima assemblea utile;
- per interventi di ordinaria amministrazione, ad esempio la sostituzione di lampadine fulminate o la riparazione di un guasto al citofono.
Per legge, quindi, il singolo condomino non può sostituirsi all’amministratore o alla volontà dell’assemblea né contattando un’impresa di sua iniziativa nè realizzando interventi personalmente. Se ciò dovesse verificarsi, sarebbe tenuto al ripristino e risarcimento di eventuali danni.
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Spese condominiali urgenti: è previsto il rimborso per il condomino solerte?
Diversa è la situazione in casa di interventi urgenti. La legge prevede che il singolo proprietario, che ritiene di dover intervenire con una riparazione o manutenzione nell’interesse di tutto il condominio, in seguito a inerzia dell’amministratore o per accertato rischio e urgenza, ha diritto alla restituzione di quanto pagato. Ma solamente se non c’era altro modo di evitare danni all’intera proprietà.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.