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La proprietà rientra in quello che la legge definisce diritto reale. La proprietà è il diritto reale per eccellenza. Possedere un bene, esserne proprietari, è un diritto.
Questo godimento può essere ceduto, condiviso, sublimato in altre forme e modalità di gestione. Il concetto stesso di proprietà, negli ultimi anni, si è evoluto, assumendo più significati. Del resto, già nell’Ottocento era chiaro che la proprietà avesse dei doveri, oltre che dei diritti. Altrimenti sarebbe occupazione di un bene, più o meno con la forza, o senza.
Ma oltre ai diritti reali, la nostra società per fortuna ha sancito anche i diritti reali di godimento su beni immobili. Significa che si può godere di questo diritto anche, e non necessariamente, da proprietari di un bene immobile. Oppure lo si può diventare in seguito, in alcune circostanza e condizioni.
Il diritto di abitazione del coniuge superstite
Ad esempio, il diritto di abitazione della casa adibita a residenza coniugale spetta anche, in caso di morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite.
Il coniuge superstite è la persona con cui il defunto era legalmente sposato e che assume legalmente dei diritti derivanti dal matrimonio. Il coniuge superstite, in generale, ha diritto all’eredità, completa oppure parziale.
Parliamo, in questo caso, di diritto di abitazione del coniuge superstite. È un diritto che si acquisisce immediatamente, al momento dell’apertura della successione ereditaria.
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In caso di morte del coniuge senza testamento
Può accadere che il coniuge muoia e non vi sia un testamento. Cosa accade e cosa bisogna sapere?
Se la persona deceduta era sposata o aveva contratto un’unione civile come previsto dalla Legge Cirinnà del 2016, al superstite spetta il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare del defunto e di uso dei mobili che vi si trovano.
Inoltre, al superstite spetta la quota di legittima che ammonta a 1/2 dell’asse ereditario, mentre la quota disponibile è pari al restante 1/2. Se c’è anche un figlio, la quota di legittima che spetta al superstite è di 1/3 dell’asse ereditario e di 1/3 è quella a favore del figlio.
Anche la quota disponibile ammonta a 1/3 dell’asse ereditario. Se i figli sono due o più, la quota di legittima del coniuge superstite è pari a 1/4. Quella dei figli è pari a 1/2 dell’asse ereditario da ripartire fra loro in parti uguali.
E se c’è un testamento?
L’articolo 540 del Codice civile, comma 2, stabilisce che anche in caso di successione legittima prevale il diritto di abitazione e sull’utilizzo dei mobili al coniuge superstite, anche in presenza di altri chiamati all’eredità.
L’importante è che casa e mobili siano di proprietà del defunto o di proprietà comune. È un diritto automatico che scatta già al momento dell’avvio della successione.
Questi due diritti (abitazione e uso dei mobili di quella abitazione) non possono essere ceduti o dati in locazione ad altri.
Quando ci sono eredi il coniuge superstite ha la precedenza
Quando ci sono altri eredi, il coniuge superstite mantiene il diritto di abitazione e di godimento pieno della casa di abitazione della famiglia e dei vari beni presenti al suo interno.
A condizione che:
- L’abitazione dei due coniugi sia di proprietà comune o di proprietà del defunto.
- Il superstite abbia la residenza nel luogo, in cui si trova l’immobile.
Questo diritto vale anche in presenza di figli, a cui per legge non viene riconosciuto alcun diritto di abitazione.
Imposte e tributi sono a carico del superstite e non degli eredi.