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Riaprono scuole e Università. Lungo le arterie delle città, riprenderanno a muoversi migliaia di studenti pendolari. Ma anche di lavoratori e dipendenti di aziende che si spostano in progetti più lontani e vicini a uffici e fabbriche.
Questo è, dunque, uno dei periodi dell’anno in cui si stipulano più contratti d’affitto.
Tra i lavoratori è ancora molto diffuso un contratto definito di locazione ad uso foresteria. Una modalità di affitto abitativa bandita con la riforma delle locazioni abitative del 1998.
Oggi, viene ancora utilizzata in forme personalizzate. Fissiamo i punti chiari e cerchiamo di capire come funziona l’affitto ad uso foresteria.
Che cos’è l’affitto ad uso foresteria?
Una foresteria è l’insieme dei locali adibiti all’alloggio di persone di passaggio o che devono, temporaneamente, dimorare in un certo luogo, per studio, per lavoro, ma anche per turismo.
Dal concetto, se ne è desunta poi una tipologia di contratto d’affitto detto “a uso foresteria” o, più propriamente, “contratto di locazione di natura transitoria“.
Questo tipo di affitto si realizza quando il proprietario di un immobile non lo usa per se stesso, ma ne concede l’utilizzo a terze persone per loro dimora temporanea.
Quindi, ha il vincolo della temporaneità e non potrebbe essere utilizzato per periodi lunghi.
Tipologie di affitto a uso foresteria
Esistono principalmente 3 tipi di locazione a uso foresteria riconosciute.
- Foresteria conventuale. È presente in conventi o convitti.
- Foresteria in casa di riposo. Posti in case di riposo per una assistenza temporanea o il sollievo.
- Foresteria in circoli sociali. Sono letti a disposizione dei soci di un circolo.
Il contratto ad uso foresteria è legittimo?
Le 3 tipologie sopra elencate rappresentano il vero e legale contratto ad uso foresteria.
Quello, invece, diffuso e comunemente chiamato “uso foresteria” è un’altra tipologia di affitto. Facciamo un esempio. Una impresa edile prende in locazione un’abitazione da destinare ai propri dipendenti operai che devono lavorare provvisoriamente per un cantiere lontano dalle loro abitazioni. L’utilizzo dell’immobile da parte dei dipendenti, oltre che provvisorio, può essere di tipo turnario, abitato da persone diverse nel corso della locazione provvisoria.
Questo contratto è escluso dalla disciplina della legge 431 del 1998 sulle locazioni abitative poiché rientra nelle cosiddette “locazioni completamente libere”.
È proprio lo scarso contenuto vincolante di tali norme che rende queste locazioni completamente libere. Libertà anche per le condizioni contrattuali. Sia il locatore che il conduttore dell’affitto possono concordare le condizioni, senza sottostare a vincoli di durata o di canone.
Non è una soluzione vincolante da precise normative. La legge finanziaria del lontano 2001 è intervenuta sugli aspetti fiscali. Vale a dire che le imprese che invece stipulano contratti di locazione per i propri dipendenti possono detrarre le imposte dal reddito aziendale.
Leggi anche: UNA GUIDA AI CONTRATTI D’AFFITTO
I vantaggi dell’affitto “a uso foresteria”
Lo chiamiamo così per convenzione, ma dunque è una locazione completamente libera che comporta meno vincoli e più vantaggi. Elenchiamoli:
- Il conduttore deve essere una società di capitali che destina l’immobile ad abitazione, anche turnaria, dei propri dipendenti, funzionari o collaboratori.
- La durata è decisa liberamente da proprietario e inquilino (impresa azienda che concede i locali ai suoi dipendenti).
- Il canone è libero.
- Sono previste agevolazioni fiscali per tutti. Per il locatore che sul canone imponibile Irpef può applicare il 5% a di deduzione. Non è possibile assoggettare il reddito a cedolare fissa del 21%. E vantaggi anche per il conduttore. Infatti, i canoni di locazione e le spese di manutenzione dei fabbricati a carico della società conduttrice che assegna l’abitazione ai propri dipendenti sono soggette a totale detrazione dal reddito aziendale, per un periodo di 3 anni, a cominciare dalla data di trasferimento del lavoratore.
- Non c’è un limite rispetto al Comune in cui viene trasferito il lavoratore. Può essere anche un’abitazione nello stesso Comune di residenza del lavoratore.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.