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L’amministratore di Condominio potrebbe trovarsi in alcuni casi ad anticipare alcune spese urgenti per conto dello stabile che amministra, ma è consigliabile la massima attenzione nel tracciare ogni pagamento, perché rischia di non avere alcun diritto di rimborso.
A tal proposito, descriviamo un caso da poco chiuso al Tribunale di Torino.
Amministratore di condominio e spese anticipate: il caso
Un fatto interessante è successo a Torino. Una società di amministrazioni di condominio ha richiesto il rimborso di alcune spese effettuate per conto di un condominio, il quale, non avendo mai ricevuto una trasparente rendicontazione delle spese, ha rifiutato la richiesta di rimborso.
Il decreto ingiuntivo inviato dai legali della società di amministrazioni è stato respinto dal Condominio che contestava alcune mancanze. In particolare erano mancanti:
- il conto corrente condominiale;
- il registro anagrafe condominiale;
- una prova scritta e trasparente del pagamento effettuato per conto del palazzo.
La difesa del Condominio constatava dunque le irregolarità appena elencate e rigettava il decreto ingiuntivo, mentre la società produce prove del credito le bollette e la quietanza dell’assicurazione del condominio pagate in contanti o con bonifici emessi dal proprio conto corrente personale.
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La sentenza
Il Tribunale di Torino ha emesso la sentenza n. 428 del 31 gennaio 2023, rigettando la richiesta di rimborso, perché i pagamenti in anticipo per conto del condominio erano avvenuti in contanti o con bonifici emessi dal conto della società stessa.
Perché l’amministratore non ha avuto diritto al rimborso?
Il Tribunale di Torino ha applicato il principio di diritto secondo il quale: “il credito dell’amministratore di condominio per le anticipazioni delle spese da lui sostenute non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, deve, però, essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile l’approvazione da parte dell’assemblea condominiale del rendiconto consuntivo”.
In pratica la consulenza contabile disposta in giudizio ha determinato che:
- non vi fosse trasparenza ed evidenza nei pagamenti eseguiti in contanti;
- non fossero tracciabili i bonifici effettuati da conto corrente non condominiale.
Obbligo del conto corrente condominiale
Va sottolineato che la norma dell’art. 1129 comma 12 n. 3 e n. 4 Codice Civile obbliga l’amministratore ad utilizzare un conto corrente condominiale e vieta all’amministrazione condominiale di condurre una gestione promiscua.
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Vige altresì il divieto di confondere patrimoni e portafogli quindi una società di amministrazione condominiale non può utilizzare il proprio conto corrente societario per pagare debiti del Condominio.
* Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.