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Il Bonus 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche è valido per gli interventi realizzati su qualunque tipo di immobile, che però deve essere esistente e non in fase di costruzione. Di seguito i limiti imposti dall’Agenzia delle Entrate sull’attribuzione della detrazione.
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Cosa dice la legge?
La risposta al quesito riguardo alla validità della detrazione su immobili in fase di costruzione è chiara: “Come prevede l’articolo 119-ter del DL 34/2020 (introdotto dalla legge di bilancio 2022), la detrazione del 75%, prevista solo per l’anno 2022, spetta a condizione che gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche siano realizzati in edifici già esistenti”, queste le parole dell’Agenzia delle Entrate.
L’esistenza certificate delle case sembra essere quindi la primaria condizione per poter ricevere una detrazione del 75% in tema di barriere architettoniche. Ma non è tutto. L’Agenzia delle Entrate ha riferito che i lavori debbano rispettare i requisiti indicate nel decreto del DM 236/1989, ovvero la presenza di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
Bonus 75% barriere architettoniche: quando non può essere richiesta
L’agevolazione non può essere richiesta quindi né per interventi effettuati durante la fase di costruzione di un edificio, né per lavori realizzati mediante demolizione e ricostruzione. Sono compresi i lavori con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.