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Il recente decreto-legge, presentato dal Governo italiano nel Consiglio dei ministri del 28 dicembre, contiene delle modifiche che rientrano nelle “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali” previste dagli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.77. Il decreto-legge, tra le diverse modifiche, pone una specifica attenzione al bonus barriere architettoniche 75%, introducendo misure più stringenti per prevenirne l’uso improprio.
Bonus barriere architettoniche, le finalità della modifica
In particolare, viene limitato l’elenco degli interventi che possono beneficiare dell’agevolazione e viene definito in modo più restrittivo i casi in cui è permesso lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Queste modifiche mirano a tutelare le persone con disabilità, garantendo che il bonus venga utilizzato in modo appropriato e focalizzato sul reale abbattimento delle barriere architettoniche.
La precedente anomalia normativa
La normativa originaria prevedeva un’ampia applicabilità del bonus fiscale, pari al 75%, per una varietà di interventi edilizi, inclusi quelli che non erano esplicitamente considerati in fase di concepimento della legge. Tale ampiezza di interpretazione ha incluso la sostituzione di infissi, un intervento che, sebbene rilevante per il miglioramento energetico degli edifici, che non era stato inizialmente previsto come beneficiario principale dell’agevolazione. Tale “ampliamento” fu anche confermato dall’Agenzia delle Entrate con una apposita Circolare la 17/E/2023 che conteneva un elenco delle agevolazioni applicabili.
Le modifiche apportate hanno lo scopo di circoscrivere e precisare l’ambito di applicazione del beneficio fiscale, nonché di regolamentare le modalità attraverso cui esso può essere fruito tramite una riorganizzazione dell’ambito di applicazione dell’agevolazione esistente, senza inserire nuovi oneri.
Aspetti innovativi del Decreto
Nello specifico, il decreto apporta un’importante modifica alla disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche prevista all’art. 119-ter del Decreto Rilancio. Ecco le principali novità.
- Limitazione degli interventi agevolabili: il beneficio fiscale sarà limitato solo agli interventi specifici quali l’installazione e la modifica di scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. L’ambito di applicazione del bonus, sarà focalizzandolo esclusivamente sugli interventi più direttamente connessi all’eliminazione delle barriere architettoniche.
- Nuove formalità: Inoltre è stato aggiunto l’obbligo di “apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti” e di tracciabilità dei pagamenti, da effettuare quindi con il cosiddetto bonifico parlante.
- Alcuni interventi saranno estromessi dalla agevolazione: al fine di limitare e focalizzare il bonus fiscale viene eliminata la possibilità di includere nell’agevolazione interventi relativi all’automazione di porte, tapparelle, saracinesche, imposte e persiane automatiche. Con questa si escludono alcune categorie di interventi precedentemente ammissibili nella precedente versione legislativa e successivamente avallata dalla Agenzia delle Entrate.
- Stop alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito: dal 1° gennaio 2024, non sarà più possibile esercitare le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito per questa tipologia di detrazione. Sempre dal 1° gennaio 2024 la cessione del credito sarà consentita per le parti comuni dei condomini con uso abitativo e alle persone fisiche con redditi inferiori a 15mila euro (non applicato alle persone con disabilità). Tuttavia, vi sono eccezioni specifiche per i condomini e per le persone fisiche con determinate condizioni, inclusi limiti di reddito e la presenza in famiglia di persone con disabilità.
- Salvaguardia per lavori già iniziati o accordi stipulati: non verranno intaccati i lavori per i quali è stata già presentata la richiesta del titolo abilitativo o sono già iniziati, così come quelli per cui è stato stipulato un accordo vincolante e versato un acconto, anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge.
Le reazioni delle associazioni di categoria
FederlegnoArredo e UNICMI, sono le principali federazioni italiane nelle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell’illuminazione, dell’arredamento e delle costruzioni metalliche, ed hanno espresso profonda preoccupazione riguardo la revisione delle modalità di accesso e fruizione del bonus 75% per barriere architettoniche.
Di fronte a un possibile cambiamento restrittivo e improvviso della normativa, le Associazioni prevedono serie ripercussioni. Tali cambiamenti potrebbero danneggiare gravemente le industrie del settore edilizio, che hanno basato accordi e pianificazioni produttive sul bonus 75%, e i cittadini che avevano programmato interventi di adeguamento architettonico.
Le Associazioni sottolineano l’importanza di garantire un periodo di transizione per le commesse già pianificate secondo la normativa attuale, in caso di modifiche al quadro normativo del bonus 75%. Un cambiamento normativo improvviso potrebbe causare la cancellazione di migliaia di interventi e danni economici per i serramentisti, soprattutto per il materiale già acquistato per la costruzione dei serramenti su misura, che non potrebbe essere rivenduto.
Infine, FederlegnoArredo e UNICMI richiedono che il perimetro del bonus 75% rimanga invariato, includendo tutti i prodotti attualmente coperti (serramenti inclusi), a condizione che l’interpretazione della norma richieda un progetto complessivo di accessibilità per ogni singola unità abitativa. È fondamentale mantenere l’opzione dello sconto in fattura per assicurare la continuità e l’efficacia di questo incentivo nel settore dell’edilizia e dell’arredamento.
Stop cessione del credito per demolizione e ricostruzione
Il decreto contiene anche un’altra limitazione. Infatti, a partire dalla entrata in vigore del decreto-legge, non sarà più consentita la possibilità di cessione del credito nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.