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È sempre più vicino il momento in cui si potrà richiedere il tanto atteso Bonus idrico 2021: è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 27 settembre del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) e che fornisce ulteriori dettagli per ottenere l’agevolazione.
Va subito specificato che a oggi il sito web su cui si potrà fare domanda per la misura (nota anche come Bonus doccia e rubinetti) non è ancora online. Ma nel testo in Gazzetta è comunque precisato che la piattaforma, il cui sviluppo e gestione sono affidati a Sogei, dovrebbe essere simile ad analoghi servizi sviluppati per altri Ministeri.
In attesa quindi di avere tempi più certi circa l’attivazione della piattaforma, ricapitoliamo in che cosa consiste il Bonus idrico 2021.
Bonus idrico, 1.000 euro per il bagno di casa
Il Bonus idrico consiste in un contributo dall’importo massimo di 1.000 euro da utilizzare “per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari”, come si legge nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Insomma, consumare meno acqua e contribuire così a una migliore e più efficace gestione delle risorse naturali: questo è il fine ultimo dell’agevolazione, che però non è inesauribile.
Il Bonus doccia e rubinetti, infatti, è finanziato con il “Fondo per il risparmio di risorse idriche” che per l’anno corrente ammonta a 20 milioni di euro.
I beneficiari del Bonus Idrico 2021
Come avevamo precisato in questo articolo, possono beneficiare del Bonus idrico le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che siano proprietari di edifici esistenti o di singole unità immobiliari.
E che cosa succede nel caso di abitazioni di cui si è comproprietari? In questo caso le agevolazioni non raddoppiano. Come specificato dalla norma, “in caso di cointestatari è possibile richiedere il Bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al comproprietario dell’immobile”. Inoltre, “la domanda può essere presentata per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario”.
Gli interventi ammessi dal Bonus doccia e rubinetti
Quali sono, più nel dettaglio, i prodotti e le opere ritenute valide ai fini del bonus? Ovviamente non tutti i sanitari e i rubinetti presenti sul mercato possono andare bene, visto che – lo ricordiamo ancora una volta – lo scopo della misura è il risparmio delle risorse idriche.
Ricapitolando brevemente, quindi, sono ammessi:
- vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico;
- rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto;
- soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto;
- le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.