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Il Bonus prima casa prevede una serie di sconti fiscali per i giovani under 36 che decidono di acquistare un immobile nel Comune di residenza per andare ad abitarvi.
Se la coppia non è legata da matrimonio ma è solo convivente e a un certo punto decide di separarsi e interrompere la relazione, cosa succede per quanto riguarda l’agevolazione fiscale? Si perde il diritto di accesso al Bonus?
Vediamo cosa ha stabilito con una recente sentenza la Corte di Cassazione.
Che cos‘è il Bonus prima casa 2022
Si tratta di una agevolazione fiscale, nota come Bonus prima casa, che spetta ai giovani under 36 nel caso di acquisto di un immobile di abitazione, e in particolare qualora effettuino l’acquisto nel periodo compreso tra il 24 giugno e il 31 dicembre 2022.
L’agevolazione consiste in una serie di vantaggi fiscali: l’esenzione dall’imposta di registro, da quella ipotecaria e catastale, il riconoscimento di un credito d’imposta nel caso di acquisto da un costruttore con IVA e l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui casa.
La Legge di Bilancio 2022 ha rifinanziato la quota di Fondo di Garanzia con 242 milioni di euro, destinati alla copertura fino all’80% del mutuo per la prima casa.
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Chi sono i beneficiari?
Per usufruirne i beneficiari devono:
- essere nati a partire dall’anno 1986 (compreso);
- dimostrare di avere un Isee annuo inferiore ai 40.000 euro;
- aver acceso un mutuo bancario dell’importo massimo di 250.000 euro.
Cosa ha stabilito la sentenza della Corte di Cassazione sul Bonus prima casa
Con la sentenza numero 20956 del 1° luglio 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che le coppie di fatto conviventi e non sposate, che hanno usufruito del bonus prima casa per l’acquisto di un immobile e che successivamente di separano, perdono il diritto all’agevolazione, che quindi decade.
L’interruzione del rapporto tra coppie conviventi non consente di applicare gli stessi benefici previsti per le coppie sposate.
Ne consegue che il Fisco può pretendere il versamento della differenza delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, applicando in aggiunta anche sanzioni e interessi, e rideterminare l’imposta sostitutiva sul mutuo.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.