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La tematica della raccolta differenziata è diventata nel tempo sempre più importante in condominio, con sentenze di giudici sia civili sia penali sia amministrativi. Le problematiche in tale ambito possono essere le più disparate: dall’errato conferimento dei rifiuti, al danneggiamento dei cassonetti, alle sanzioni per occupazione del suolo pubblico.
Il caso di Messina
Il caso che analizzeremo oggi ha ad oggetto un ricorso congiunto proposto da più condomini siti nella città di Messina avverso le modalità di esposizione dei rifiuti e di raccolta degli stessi così come decise in una apposita ordinanza della giunta del comune stesso.
La sentenza di riferimento è la n. 1925 datata 21 giugno 2023 e pronunciata dal TAR Sicilia.
Le ragioni dei condomini
Il ricorso promosso dai vari condomini ha ad oggetto, come detto, l’ordinanza comunale relativa al Servizio di raccolta differenziata per l’area Centro.
I problemi rilevati sono numerosi:
- il posizionamento del carrellato dell’umido e l’accatastamento dei sacchetti contenenti la frazione secca accanto al portone d’ingresso, sarebbero state in contrasto con le basilari regole igienico- sanitarie;
- gli obblighi di posizionare il carrellato davanti al portone di ingresso dei condomini avrebbe inciso, altresì, sul decoro e sulla conservazione delle parti comuni dell’edificio;
- infine, il rispetto di tali obblighi li avrebbe costretti a rivolgersi a ditte specializzate con conseguente aumento dei costi di gestione e degli oneri condominiali.
Le motivazioni del rigetto del TAR
Istruito il ricorso ed ascoltate le ragioni anche del comune di Messina che si era costituito, i giudici del TAR rigettavano il ricorso, dando così ragione al Comune.
Circa il lamentato disagio derivante dal necessario posizionamento all’esterno degli edifici dei cassonetti nonché doverli riposizionare all’interno dopo lo svuotamento, il rilievo non pare condivisibile e, in ogni caso, non pare tale da inficiare la legittimità dell’ordinanza.
E’ incontestato, tra l’altro, che, come evidenziato nelle difese del Comune, un particolare sistema di QR code garantirebbe la possibilità di conoscere il momento del ritiro dei rifiuti, consentendo, così, agli interessati, di riportare facilmente all’interno degli edifici i cassonetti.
Inoltre, il sistema di conferimento ed esposizione dei rifiuti all’esterno degli edifici non appare irragionevole, dal momento che, tra l’altro, appare rispondere anche ad esigenze di sicurezza dei medesimi condomini, consentendo di impedire l’ingresso di privati, ovvero degli addetti alla raccolta, nelle proprietà private.
Il privato deve cooperare per un servizio pubblico
Più in generale, deve ritenersi rientrare nella “fisiologia” dello svolgimento di un servizio pubblico la richiesta di minime prestazioni collaborative agli stessi utenti del servizio.
I compiti addossati agli utenti appaiono, dunque, conformi ad un equilibrato bilanciamento di interessi tra esigenze private (di limitare al minimo gli oneri discendenti dalla raccolta dei rifiuti) e l’interesse pubblico alla concentrazione, anche per ragioni igieniche, della raccolta dei rifiuti, specialmente della componente umida.
Nessun rischio igienico-sanitario
Nel gravame si afferma, poi, che le modalità di conferimento dei rifiuti violerebbero le regole igienico-sanitarie e comprometterebbero, a causa del conferimento dei rifiuti sulla strada, il decoro degli edifici.
Non sussiste alcuna disparità di trattamento con gli edifici posti in periferia, anzi, proprio al fine di trovare la migliore scelta per il centro, si è adottato un provvedimento ad hoc per tale zona che tenesse conto di adeguate valutazioni sia in termini igienico-sanitario sia in termini di viabilità.