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Importantissima decisione della Suprema Corte che, con il provvedimento n. 6545 emesso il 3 marzo 2023, ha fatto definitiva chiarezza sul tema del pagamento IMU a seguito dell’assegnazione della casa coniugale in sede di separazione.
IMU e separazione coniugale: chi paga?
Alcuni contribuenti proponevano ricorso davanti la Commissione Tributaria Provinciale dell’Aquila contro l’avviso di accertamento concernete il pagamento IMU per l’anno 2013.
Il presupposto del ricorso si basava sulla circostanza che, essendo l’immobile stato assegnato in sede di separazione all’ex coniuge del defunto padre, quale affidataria dei figli, quest’ultima doveva essere l’unica persona obbligata a sostenere tale spesa.
Mentre in prima battuta la CTP accoglieva parzialmente il ricorso, la CTR Abruzzo, al contrario, rigettava il gravame dei contribuenti. La Commissione rilevava che, a seguito dell’assegnazione della casa coniugale in sede di separazione, la titolarità dell’obbligo di pagamento dell’IMU non si trasferiva sul coniuge assegnatario, ma restava a carico del terzo proprietario che aveva concesso l’immobile a titolo di comodato.
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I motivi della decisione della Suprema Corte
I contribuenti ricorrevano quindi in Cassazione, sostenendo che la CTR non aveva considerato che, ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, sicchè l’imposta doveva essere versata per il suo intero ammontare dal coniuge assegnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale.
La Cassazione accoglie il ricorso.
I presupposti che hanno condotto gli ermellini ad invertire la rotta rispetto al precedente orientamento in materia – seguito anche dalla CTR – e ad accogliere il ricorso sono numerosi.
Innanzitutto, il Supremo Collegio ricorda che, come già previsto in tema di ICI il cui presupposto era il medesimo dell’odierno IMU, affinché sorga l’obbligo di pagare l’imposta in oggetto è necessario che il rapporto che lega il soggetto all’immobile sia “qualificato”.
Ciò significa che tra il soggetto che paga l’IMU e l’immobile deve sussistere:
- la proprietà;
- l’usufrutto o ad altro reale di godimento;
- oppure un’altra situazione giuridica specificatamente stabilita dalla legge, come il caso della locazione finanziarie o la concessione di beni demaniali.
Il legislatore, inoltre, ha specificamente disciplinato il presupposto impositivo nell’ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, prevedendo che, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo, il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale.
La Cassazione ha inoltre ricordato che, come già affermato dalla Circolare dell’AdE n. 2/DF del 23 maggio 2013 “le agevolazioni inerenti all’abitazione principale e relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione di cui all’art. 4, comma 12-quinquies, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (conv., con mod., dalla legge 26 aprile 2012, n. 44), per il quale, quindi, è sospeso il versamento della prima rata dell’IMU. Ovviamente, la sospensione opera anche a favore del coniuge non assegnatario relativamente all’immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale”.
Il principio da ricordare
In altre parole, a seguito di questo intervento normativo, il legislatore ha inteso spostare il pagamento dell’IMU dal proprietario all’assegnatario dell’alloggio, cosicché il soggetto passivo diventa l’utilizzatore dell’immobile con liberazione dal pagamento dell’altro coniuge non assegnatario del bene anche se quest’ultimo è proprietario dell’intero immobile.
Sulla scorta pertanto di tutte le predette motivazioni la Cassazione ha accolto il ricorso condannando altresì il Comune alle spese del giudizio.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.