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All’interno del condominio, l’usucapione è un tema che emerge spesso e che, altrettanto spesso, finisce davanti a un giudice.
Vediamo cos’ha stabilito il tribunale di Monza nella sentenza n. 1643 del 19 luglio 2022 che ha stabilito quali sono i requisiti per usucapire il terrazzo condominiale.
Prima di entrare nel merito del caso che ha portato davanti al tribunale di Monza il tema dell’usucapione del terrazzo condominiale, definiamo cos’è l’usucapione.
Detta anche prescrizione acquisitiva è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario basato sul perdurare, per un determinato periodo di tempo, del possesso su un bene.
Usucapire il terrazzo condominiale: il caso
Un condomino citava in giudizio tutti gli altri condomini per sentir dichiarare, a proprio favore, l’usucapione del terrazzo di copertura dell’immobile che si trovava all’ottavo piano dell’immobile.
Il condomino spiegava al giudice che, da diversi decenni, il terrazzo era stato precluso agli altri, mediante una porta le cui chiavi non erano state condivise con gli altri condomini, ma tenute in maniera esclusiva dal condomino che, avendo accorpato due unità immobiliari poste sullo stesso piano, aveva inglobato anche il corridoio comune che porta al terrazzo.
Stanti queste premesse, il condomino chiedeva di veder riconosciuta la sua usucapione ventennale. I testimoni confermavano quanto veniva detto dal condomino e sottolineavano come la manutenzione ordinaria e straordinaria della porzione di immobile oggetto del contenzioso fosse sempre stata curata dal condomino e che, dal 1978 in poi, nessun altro condomino aveva potuto utilizzare l’area in questione e neanche aveva fatto rivendicazioni di sorta.
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La decisione
Secondo il tribunale di Monza, l’attore aveva provato ampiamente l’avvenuta usucapione del terrazzo condominiale, perché si trattava di un possesso continuo, pacifico, pubblico e non interrotto, protrattosi indisturbato per oltre vent’anni.
Quanto è stato detto vale anche per altre parti comuni dell’edificio, cioè per ogni bene rientrante all’interno dell’elenco di cui all’art.117 del codice civile.
Per esempio, mettere nel cortile condominiale un cancello per impedire l’ingresso ad altri è una condotta idonea a far maturare dopo almeno vent’anni di possesso pacifico, pubblico e ininterrotto l’usucapione.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.