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Quando ci si accinge a stipulare un mutuo, la preoccupazione più frequente è quella relativa al pagamento delle rate. Cosa succede se non riesco a pagare una rata? Quanto tempo ho prima che la banca proceda con azioni esecutive? Quando scatta il pignoramento dell’immobile?
Proviamo a rispondere alle domande più frequenti per capire come comportarsi nel caso in cui dovessero subentrare problemi nel pagamento delle rate del mutuo.
Rata del mutuo non pagata: tutte le conseguenze
L’impossibilità di pagare il mutuo è un problema che, soprattutto in tempo di crisi, può interessare diverse famiglie, andando ad intaccare la serenità della propria vita quotidiana.
Quando si presentano difficoltà economiche durante il corso dell’ammortamento, la prima cosa da fare è quella di rivolgersi all’istituto bancario con cui è in essere il contratto che regola il finanziamento elargito, in modo da capire le azioni da compiere e tutte le possibili conseguenze.
Di norma, al netto di accordi particolari presi, ad esempio, in fase di rinegoziazione del mutuo con la Banca, gli istituti di credito riconoscono tre tipi di morosità:
- inadempimento nel versamento di una sola rata;
- ritardo nel pagamento oltre i 180 giorni dalla scadenza di una rata;
- ritardo nel pagamento tra i 30 e i 180 giorni dalla scadenza, reiterato nel tempo, anche in modo non consecutivo.
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Cosa può fare la banca, se non si paga il mutuo?
A seconda del periodo di tempo che intercorre tra la data del dovuto pagamento e il numero di giorni trascorsi dopo la scadenza della stessa, la banca può, in quest’ordine:
- Applicare gli interessi di mora che saranno dovuti, da parte del mutuatario, a seguito del mancato pagamento anche di una sola rata. L’applicazione della mora comporta una maggiorazione del tasso di interesse del mutuo individuato in fase di firma del contratto per il numero di rate non versate, che può variare dal 2 al 4%.
- Iscrivere il nominativo del debitore all’interno del Sistema di Informazioni Creditizie del CRIF, la piattaforma in cui vengono raccolti i dati riguardanti tutte le forme di prestito richieste da soggetti italiani privati e realtà giuridiche. L’iscrizione al SIC, che si traduce in una vera e propria segnalazione di “cattivo pagatore”, può avere come conseguenza l’impossibilità di vedersi concedere qualsiasi tipo di finanziamento ulteriore. In ogni caso, una volta saldato il debito moroso con la banca, quest’ultima provvederà a richiamare la comunicazione, ripristinando la condizione di partenza.
- Esercitare diritto di ipoteca sull’immobile e, nei casi più gravi, procedere con il pignoramento. Questa seconda opzione, tuttavia, è tutelata dalla nuova riforma sui mutui, per cui la banca può procedere all’esproprio solo dopo il mancato pagamento di almeno 18 mensilità, e il mutuatario può richiedere la sospensione del mutuo (in caso di perdita di lavoro o, comunque, per un mutuo prima casa) e accedere al Fondo di Solidarietà per l’Acquisto della Prima Casa che si preoccuperà di rimborsare all’Istituto di credito il debito, lasciando all’intestatario del prestito solo l’onere del pagamento degli interessi.
* Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.