Indice dei contenuti
Se in un condominio si verificano dei danni, non sempre è facile stabilire chi deve risarcirli, specie nel caso in cui la proprietà di una porzione delle parti comuni è di un solo condomino.
Vediamo un caso specifico di danno e chi deve pagare le spese.
Quando il danno è a carico del condomino
Il proprietario di un appartamento situato in un condominio ha la proprietà anche di una parte del tetto.
Per tutelarsi in caso di eventuali danni egli ha stipulato una polizza a parte per il proprio appartamento, che è andata ad aggiungersi alla polizza condominiale già esistente.
A causa di una rottura, il condomino ha subito dei danni: i tubi di scarico delle acque piovane si sono danneggiati provocando dei problemi alla sua proprietà e anche a quella del suo vicino di casa.
Secondo l’amministratore di condominio, il danno è a carico del condomino e del suo vicino, poiché i tubi di scarico sono al confine tra le due proprietà adiacenti.
Viceversa, la compagnia assicuratrice della polizza privata stipulata dal proprietario ritiene che, siccome i tubi sono a servizio dell’intero fabbricato, il danno deve essere risarcito dalla polizza condominiale.
Si pone quindi il problema di chi è tenuto a pagare la riparazione, se il privato oppure il condominio.
Chi deve risarcire il danno?
Nel caso di specie, si tratta di un fabbricato dalla struttura molto complessa, con una conformazione tale per cui da un lato una parte di tetto risulta essere di proprietà privata, dall’altro lato il tetto ospita tubi di scarico delle acque piovane al servizio delle parti comuni e delle diverse porzioni di cui è composto l’edificio; inoltre, la parte di tetto privata del condomino che ha subito il danneggiamento copre anche altre proprietà attigue.
I tubi di scarico che hanno causato il danno, sebbene situati nella proprietà privata del condomino, hanno però un uso plurisoggettivo, vale a dire essi sono al servizio di tutti, del condomino che pone il quesito, dei suoi confinanti e di tutti i proprietari del resto dell’edificio.
La regola generale è che per le parti e gli elementi comuni di un condominio le spese di manutenzione sono a carico di tutti i fruitori: di conseguenza, tutti devono partecipare alle spese e tutti ugualmente devono avere i ristori dei danni.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.