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Sul sito dell’Agenzia delle Entrate e poi sulla rivista online ufficiale FiscoOggi.it sono state pubblicate le prime 5 Faq che rispondono ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti su alcuni casi concreti, analizzati alla luce delle nuove normative introdotte con il Decreto antifrode.
Il D.L. 157/2021, entrato appunto in vigore lo scorso 12 novembre, prevede l’obbligo del visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito in materia di Bonus edilizi.
Bonus casa, quando non è necessario il visto di conformità
L’Agenzia chiarisce che l’obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione per la cessione del credito, introdotto dal Decreto legge antifrode, non è necessario per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio se il contribuente ha ricevuto la fattura, pagato i fornitori e esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, prima del 12 novembre (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto stesso).
Congruità delle spese e individuazione dei valori massimi
Per quanto riguarda l’individuazione dei valori massimi di alcuni beni ai fini di verificare la congruità delle spese è possibile far riferimento ai prezziari individuati dal Ministero dello Sviluppo economico nel decreto ministeriale del 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”. In attesa del decreto del Ministero della transizione ecologica, che individuerà questi parametri, così come è stato stabilito dal Decreto Rilancio.
Congruità delle spese per gli interventi diversi dal Superbonus
La domanda, in questo caso, è se l’asseverazione prevista per gli interventi oggetto delle agevolazioni diverse dal Superbonus (per esempio Bonus ristrutturazioni, Antisisma, Facciate, ecc.) debba attestare i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione o se riguardi solo la congruità delle spese. L’Agenzia risponde che è necessario far asseverare la sola congruità delle spese, come indicato nell’articolo 121, comma1-ter, letterab), del Dl n.34/2020, previsto dal Decreto antifrode.
Superbonus e visto di conformità
Relativamente al Superbonus al 110%, il visto di conformità diventa obbligatorio, anche nel caso in cui si intenda fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, con l’eccezione delle dichiarazioni precompilate, presentate direttamente all’Agenzia delle Entrate o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Nella sua risposta l’Agenzia chiarisce “si ritiene che il visto di conformità vada richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione”.
I tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni
L’Agenzia delle Entrate ritiene che i tecnici abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possano asseverare, per lo stesso tipo di intervento, anche la congruità prevista dal Decreto antifrode.