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Per redigere un verbale dell’assemblea condominiale corretto bisogna avere cura di elencare i condomini presenti, personalmente o per delega, e i relativi millesimi di proprietà. Questo è l’unico modo per verificare se l’assemblea si è svolta nel rispetto del numero legale.
Annullabilità delle deliberazioni assembleari
Oltre ad accertarsi che di volta in volta in assemblea condominiale ci siano le maggioranze prescritte per rendere valide le deliberazioni, occorre anche dar conto dei condomini che nel frattempo si siano allontanati dall’aula o che siano arrivati in ritardo.
Ad ogni modo la mancanza di queste indicazioni non sempre comportano l’annullabilità della deliberazione assembleare. Di volta in volta il giudice potrà verificare se ci siano o meno gli elementi essenziali per salvare o meno la delibera impugnata, sempre che le informazioni risultanti dal verbale consentano, almeno indirettamente, di identificare i votanti e il loro peso millesimale.
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Quando una deliberazione non è annullabile
Non è annullabile la deliberazione il cui verbale, sebbene non riporti l’indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, contenga l’elenco di tutti i condomini presenti, con i relativi millesimi e porti anche i nomi di chi si è astenuto e di chi ha votato contro e del valore complessivo delle loro quote millesimali, permettendo di stabilire, per sottrazione quanti condomini hanno espresso voto favorevole rispetto a quella decisione.
Questo il principio di diritto ribadito dal Tribunale di Roma, nella recente sentenza n.16403 dello scorso 8 novembre 2022.
Lo ha ribadito di recente anche la Cassazione asserendo che, sebbene il verbale assembleare dovrebbe contenere l‘elenco nominativo dei condomini intervenuti, indicando assenti e dissenzienti, nonché il valore delle rispettive quote, la mancanza di tale indicazione non incide sulla validità della delibera, ove a tale incompletezza possa rimediare mediante un controllo indiretto della regolarità del procedimento”.