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Un Comune della Lombardia autorizza l’installazione di sei paracarri sul suolo antistante l’ingresso di un fabbricato condominiale, al fine di impedire la sosta abusiva di autoveicoli e motocicli.
I residenti del fabbricato vicino, insistente sul medesimo marciapiede, impugnano il provvedimento, lamentando la violazione delle norme sulla circolazione stradale e sulle regole di accesso alle zone a traffico limitato, e ritenendo che la presenza di tali manufatti aventi il portone pedonale del Condominio avrebbe potuto creare ostacoli ad eventuali procedure di soccorso.
Il Comune autorizzante e il Condominio si costituiscono chiedendo il rigetto dell’impugnativa.
La competenza
Viene anzitutto in rilievo l’individuazione del giudice competente a decidere sulla questione, che si risolve nel TAR – Tribunale Amministrativo Regionale.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, rientra nella giurisdizione amministrativa la decisione sulla legittimità dell’installazione dei dissuasori: «La domanda risarcitoria proposta da chi ritenga lesa la propria propria attività commerciale per effetto dell’avvenuta installazione sulla pubblica via, da parte di un comune, senza la preventiva emissione di un formale provvedimento ex art. 5, comma 3, cod. strada, di opere (fioriere, dissuasori di sosta e porta rifiuti) preclusive ivi anche di una breve fermata delle auto per l’effettuazione di acquisti, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ponendosi comunque in discussione l’esercizio di una potestà pubblicistica rientrante nelle competenze municipali in materia di gestione del territorio e, in specie, della circolazione stradale» (Cassazione Civile, sentenza 22650/2016); precisando, altresì, che «…appartiene alla giurisdizione ordinaria ove, nella prospettazione dell’attore, fonte del danno non siano né il “se” né il “come” dell’opera progettata, ma le sue concrete modalità esecutive, atteso che la giurisdizione esclusiva amministrativa si fonda su un comportamento della P.A. (o del suo concessionario) che non sia semplicemente occasionato dall’esercizio del potere, ma si traduca, in base alla norma attributiva, in una sua manifestazione e, cioè, risulti necessario, considerate le sue caratteristiche in relazione all’oggetto del potere, al raggiungimento del risultato da perseguire» (Cassazione Civile, sentenza 2052/2016).
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La sentenza
Ciò premesso, nel merito il TAR respinge il ricorso e conferma il provvedimento impugnato (TAR Lombardia, sentenza 265/2023).
La vertenza ruota intorno all’applicazione dell’art. 180, comma 1 del D.P.R. n. 495/1992, a mente del quale i dissuasori «…possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva».
Ai fini dell’autorizzazione l’Ente pubblico si trova, quindi, a dover valutare le finalità perseguite dal richiedente i dissuasori, e peraltro con un altro grado di discrezionalità.
A tale proposito – va detto – non mancano decisioni che impongono la consultazione degli eventuali soggetti confinanti, così da garantire un equo contemperamento degli interessi in gioco: «Deve essere annullata l’autorizzazione a installare i dissuasori del traffico chiesta e ottenuta dal condominio ma concessa senza sopralluogo dei vigili, acquisizione della planimetria e soprattutto contraddittorio con il confinante che avrebbe dovuto partecipare al procedimento come contro-interessato in quanto soggetto facilmente individuabile come potenziale danneggiato dal provvedimento» (TAR Liguria, sentenza 127/2021).
Nel caso di specie, tuttavia, il TAR milanese conferma la legittimità dell’autorizzazione a prescindere dall’omessa interpellanza dei confinanti, ma facendo leva su un giudizio di valore tra l’interesse del Condominio alla sicurezza e quello dei vicini al libero transito nell’area interessata dall’installazione: «… nella sostanza l’interesse dedotto in giudizio dai ricorrenti sembra coniugarsi con la necessità di non avere ostacoli nel transitare con i propri veicoli attraverso lo spazio pedonale a fini di sosta, a fronte dell’obiettivo contrapposto perseguito dal condominio contro-interessato di rendere più sicuro l’accesso pedonale al proprio portone di riferimento. In questa prospettiva, peraltro, l’interesse dei ricorrenti non è certamente meritevole di tutela».