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La convivenza tra i diversi proprietari di appartamenti presenti in un condominio può non essere sempre pacifica e tranquilla. Dalla gestione degli spazi comuni alle scelte che riguardano la struttura del palazzo, fino alle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, sono tanti i temi che rischiano di causare conflittualità e dissidi tra i vari inquilini dell’edificio.
E così, un po’ per fungere da arbitro nelle situazioni di contesa, un po’ per assicurarsi che tutte le pratiche vengano svolte con regolarità e puntualità, ecco che il nostro ordinamento legislativo – tramite le indicazioni contenute nell’articolo n°1129 del Codice civile – introduce la figura dell’amministratore di condominio. Eppure, la sua presenza non è obbligatoria in tutti i casi, ma solo in un numero limitato di situazioni.
Quando è obbligatorio nominare l’amministratore di condominio
Fino a poco tempo fa, la legge prevedeva che ci fosse l’obbligo di nomina di un amministratore nelle palazzine in cui risultassero presenti almeno quattro nuclei abitativi. Dal 2020, quando sono entrate in vigore diverse modifiche volute dal legislatore, il numero minimo di condòmini necessario per giungere all’incarico di un professionista è salito a otto.
Questo cosa significa nel concreto? In sostanza, la legge differenzia tra gli “edifici classici” – ossia quelli composti da un numero elevato di nuclei abitativi – e i “condomìni minimi“, ossia quelli in cui ci sono poche unità immobiliari, in particolare (per l’appunto) meno di otto. Per questa tipologia di palazzo, la mole di pratiche da sbrigare e problemi da risolvere è molto minore rispetto ai grandi complessi con decine e decine di appartamenti: dunque, a meno che non lo richiedano i proprietari delle singole abitazioni, non è obbligatoria la nomina di un amministratore.
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Quanto dura l’incarico dell’amministratore di condominio e come viene conferito
In qualsiasi situazione ci si trovi, è comunque bene ricordare che la figura del tecnico incaricato viene individuata in sede di assemblea condominiale e dev’essere votata dalla maggioranza degli aventi diritto (calcolata secondo la ripartizione in millesimi). Qualora ci si trovasse in un palazzo con più di otto condòmini e non si provvedesse alla nomina del tecnico, sarà l’autorità giudiziaria ad individuarlo se la richiesta giunge da uno dei proprietari.
Infine, occorre ricordare che l’incarico conferito all’amministratore ha la durata di un anno, deve essere rinnovato volta per volta e può essere revocato – sempre tramite votazione in assemblea comune – nel caso sussistano gravi elementi di negligenza a suo carico tali da compromettere il rapporto di fiducia tra le parti.