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Relativamente al tema di vedute, bisogna fare riferimento al termine fondo del vicino.
Andiamo a vedere di seguito di cosa si tratta, come viene regolato e le informazioni da conoscere sull’argomento.
Cos’è il fondo del vicino?
Regolato dall’articolo 900 del Codice civile, “in tema di vedute insistenti sull’altrui proprietà, deve intendersi per “fondo del vicino” qualunque parte, anche minima o marginale (e, pertanto, anche un semplice muro di cinta) del fondo stesso, tale da poter consentire una inspectio o prospectio da una qualsiasi apertura esistente nel fabbricato della proprietà limitrofa dalla quale sia possibile affacciarsi”.
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Fondo del vicino: qual è la distanza per l’apertura di vedute?
Bisogna precisare che la distanza per l’apertura di vedute debba essere rispettata quale che sia la costruzione che si affaccia sul fondo del vicino (anche, ad esempio, assolutamente priva di utilità economica):
“la distanza di cui all’ art. 905 del Codice civile per l’apertura di vedute dirette deve essere rispettata anche qualora sul fondo interessato da queste ultime, in attuazione del piano regolatore generale, possa essere realizzata solo una costruzione priva di qualsiasi utilità economica: l’art. 905 c.c. salvaguarda i fondi delle indiscrezioni dipendenti dall’apertura di vedute negli edifici vicini; impone un divieto di carattere assoluto, da rispettarsi anche quando la veduta è limitata dalla presenza di un muro cieco del fabbricato vicino; prescinde dal danno in concreto derivante dalla sua violazione e viene meno solo quando tra i fondi vi sia una strada pubblica”.
L’apertura di vedute va rispettata anche nel caso in cui la veduta sia limitata dalla presenza di un muro cieco del fabbricato del vicino:
“La norma dell’art. 905 c.c. la quale vieta l’apertura di vedute dirette sul fondo del vicino se non venga osservata la distanza di un metro e mezzo, è applicabile anche nel caso in cui la veduta sia limitata dal muro cieco del fabbricato del vicino”.
Ancora:
“La norma dell’art. 905 del Codice civile la quale vieta l’apertura di vedute dirette sul fondo del vicino se non venga osservata la distanza di un metro e mezzo, non distingue a seconda che tale fondo sia o meno “chiuso”, e, pertanto, è applicabile anche nel caso in cui la veduta sia limitata dalla presenza di un muro cieco del fabbricato del vicino”.