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Se si ha la fortuna di vivere in un ambiente ricco di piante e alberi, ci si dovrà certamente scontrare con la manutenzione e la gestione del verde. Spesso, purtroppo, questo tema è causa di incomprensioni e scontri tra vicini e condomìni: vediamo, quindi, cosa succede nel caso in cui le proprie grondaie vengano intasate dalle foglie del vicino.
Il caso: le foglie di conifera e la grondaia
Il Tribunale di Padova si è trovato a dover esaminare il caso di un inquilino che temeva di subire danni alla propria grondaia a causa delle foglie di una conifera nella proprietà del fratello che, a causa del vento, finivano sempre sulla propria abitazione. Le foglie non venivano rimosse periodicamente fatto che lo ha portato a temere il rischio di possibili danni ingenti e lo ha spinto a chiedere al giudice di condannare il fratello a:
- farsi carico della pulizia annuale della sua e della propria grondaia;
- un risarcimento preventivo in vista dei futuri danni.
Il giudizio della Corte sul caso
In primo luogo, a fronte della sentenza n. 10072 del 27 aprile 2010 con la quale la Cassazione aveva stabilito che “il danno futuro va risarcito anche qualora sia soltanto rilevantemente probabile”, il giudice del Tribunale di Padova evidenzia che in questa situazione non sussiste alcuna prova del danno futuro, ma solo una labile probabilità che non è sufficiente a condannare il fratello proprietario della conifera.
Inoltre il giudice si è appellato anche all’art. 2051 del Codice Civile sulle responsabilità del custode, stabilendo che “il proprietario di un albero non può essere responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., per la sola caduta di foglie sul fondo confinante, non ricorrendo né il carattere lesivo dell’evento, trattandosi di fenomeno del tutto naturale e inoffensivo, né la pericolosità della cosa (pianta) in relazione all’evento dedotto e neanche la possibilità di prevenzione dello stesso ad opera del proprietario della pianta, potendo, se mai, essere assoggettata la riferita condotta alla disciplina prevista per i rapporti di vicinato”.
A fronte di tutto ciò il Tribunale ha rigettato il ricorso dell’uomo che voleva essere risarcito preventivamente.
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