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Rispettare le regole all’interno di un condominio non è sempre cosa facile, soprattutto se gli appartamenti da gestire sono molti e ogni condomino mette in atto un comportamento diverso.
Un argomento spinoso è sicuramente la raccolta differenziata, che a volte può mettere in difficoltà le persone che vivono nello stesso palazzo, non rispettando il corretto smaltimento dei rifiuti.
Se, per esempio, si lasciano i rifiuti all’esterno del contenitore o del bidone, questo può rappresentare un problema di estetica o di salubrità.
Questa pratica succede molto spesso, anche perché il cassonetto è pieno o perché il rifiuto è di grandi dimensioni.
Ovviamente bisogna fare delle distinzioni, ci sono dei casi in cui questo mancato smaltimento non dipende dai condomini, quando per esempio i contenitori non sono abbastanza o la raccolta dei rifiuti non è così frequente, ma non sempre le cose vanno così.
Se la situazione dipende dai condomini, non passerà molto tempo dall’inizio delle lamentele delle altre persone, spesso rivolgendosi direttamente all’amministratore di condominio. Cosa potrà o dovrà fare quindi l’amministratore in questi casi?
Raccolta differenziata: le responsabilità giuridiche del condominio
Esistono delle particolari responsabilità giuridiche a cui può andare incontro il condominio nel caso di smaltimento fuori dai bidoni. Si parla dei casi più eclatanti, in cui queste azioni rappresentino un evidente danno per tutti. Innanzitutto il Codice dell’ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) vieta l’abbandono di rifiuti e prevede adempimenti e sanzioni.
Gli artt. 192 e 255, D.Lgs. n. 152/2006 prevedono adempimenti a carico di entrambi i soggetti, colui che abbandona il rifiuto e il proprietario (o titolare del diritto reale) dell’area. Chi abbandona il rifiuto è infatti “tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.
“Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate” (art. 192, co.2).
L’art. 255 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per chi abbandona il rifiuto e l’arresto fino a un anno per chi non rispetta l’ordinanza del Sindaco.
Oltre il Codice dell’ambiente, sono anche i regolamenti comunali a guidare il corretto conferimento dei rifiuti e a prevedere le sanzioni per l’inadempimento.
Il rischio di sanzione si presenta sia quando i rifiuti sono posti all’interno del condominio, sia quando vengono spostati nell’area pubblica per essere raccolti.
Esistono responsabilità che possono derivare anche dalle esalazioni degli odori non tenuti sotto controllo, perché fuori dal cassonetto: in questo caso sono ipotizzabili l’applicazione delle norme sulle immissioni intollerabili (ex art. 844 c.c.) e sul getto pericoloso di cose (ex art. 674 c.p.). Il condominio può rispondere direttamente di queste conseguenze?
La questione è controversa ma a volte si nega la responsabilità del condominio per errato conferimento con la motivazione che il condominio non un soggetto giuridico cui è imputabile la responsabilità da illecito amministrativo (dunque anche penale).
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Raccolta differenziata fatta male: cosa deve fare l’amministratore
Tra i compiti dell’amministratore c’è “2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini” e “4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio (v. art. 1130 c.c.).
Potrà, per esempio, affiggere in bacheca o su altre parti comuni, un avviso con cui ammonisce i condomini a rispettare le norme per il corretto conferimento dei rifiuti. Egli potrà anche scegliere se chiedere qualche bidone in più.
La cosa più difficile da fare sarà capire chi è il condomino che ha sgarrato, una soluzione tipica è quella di posizionare telecamere che controllino la zona, con una decisione condominiale che veda d’accordo almeno la metà dei condomini.
Si può proporre di inserire una clausola nel regolamento contrattuale che, una volta individuato il responsabile, prevede la possibilità di irrogare una sanzione ex art. 70 Disp. att. e trans. c.c.; ma in realtà, se si conoscesse l’autore dell’illecito sarebbe sufficiente addebitargli le spese del ripristino ed ogni altro danno causato.
Se il comportamento perdura, è possibile valutare di denunciare l’illecito alle autorità competenti.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.