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L’utilizzo della videosorveglianza in condominio è un tema attualissimo, avendo risvolti sia in ambito civile che penale. Dal punto di vista prettamente civilistico, per la possibile violazione della privacy che potrebbe comportare, mentre dal punto di vista penalistico per la possibile commissione dei reati di cui agli artt. 615 bis c.p., “Interferenze illecite nella vita privata”, e 612 bis c.p., il c.d. “stalking condominiale”.
Sul punto occorre inoltre precisare che, per gli impianti di videosorveglianza finalizzati esclusivamente alla sicurezza individuale (ad esempio il controllo dell’accesso alla propria abitazione), vanno rispettati alcuni obblighi: le riprese devono essere limitate al solo spazio antistante tali accessi, evitando forme di videosorveglianza su aree circostanti che potrebbero limitare la libertà altrui, nonché le informazioni raccolte non devono essere comunicate o diffuse a terzi.
Ciò detto, in alcuni casi è possibile che tali limiti possano comunque essere superati da un altro interesse ritenuto maggiormente meritevole di tutela nel caso specifico.
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Telecamera di videosorveglianza: quando va rimossa?
Alla luce del quadro d’insieme rappresentato, è possibile ora comprendere meglio i motivi alla base della decisione presa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 27223 del 15/09/2022.
Tizio, proprietario di un’abitazione posta nelle vicinanze della casa di Caio, citava quest’ultimo in giudizio al fine di ottenere la rimozione di una telecamera di videosorveglianza collocato all’esterno della abitazione di Caio.
Tizio riteneva, infatti, che la telecamera fosse lesiva della propria privacy, poiché interferiva con la propria vita privata, registrando i movimenti della sua porta di ingresso ed essendo, altresì, puntata verso una sua finestra.
Caio si difendeva affermando, sia che l’installazione della predetta telecamera aveva permesso di individuare i vandali che avevano causato danni alla propria auto, sia che l’angolo di visuale della videocamera non inquadrava in alcun modo la finestra della casa di Tizio.
Così riassunti i fatti di causa, i Giudici del Tribunale prima, e della Corte di Appello poi, ritenendo non provata la supposta interferenza, rigettavano la domanda di rimozione e risarcimento del danno proposta da Tizio, sposando la tesi difensiva di Caio basata sulla difesa del proprio veicolo da ulteriori atti vandalici.
Come vivere bene in condominio?
La decisione della Cassazione
Seppur soccombente nei primi due gradi di Giudizio, Tizio proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un cattivo bilanciamento fra il suo diritto alla riservatezza e la finalità impeditiva di ulteriori danni del resistente, nonché un’insufficiente segnalazione dell’impianto di registrazione e una generale violazione della propria privacy.
La Suprema Corte, analizzate le questioni di diritto prospettate, confermava anch’essa le decisioni prese dai Giudici precedenti.
Il percorso argomentativo della Corte di Cassazione permette di capire – come già illustrato ad inizio articolo – che le valutazioni in materia di impianti di videosorveglianza debbano essere fatte caso per caso, così da bilanciare correttamente gli interessi contrapposti in gioco.
Pertanto, nella vicenda in esame, secondo i Giudici della Suprema Corte, le finalità, il campo di ripresa e di registrazione nonché la durata della conservazione delle immagini acquisite, rendevano lecita l’installazione dell’impianto di videosorveglianza, escludendo, inoltre, che tali registrazioni avessero causato una qualche interferenza della vita del ricorrente, permettendo anzi alla vicina di casa di conoscere l’identità dei vandali.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.