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All’interno di uno Stabile residenziale o Condominio vi sono varie figure professionali che prestano servizio, sia come dipendenti fissi sia come collaboratori occasionali. Basta pensare ai palazzi che hanno il servizio di portineria, che necessitano di opere di giardinaggio regolarmente, di manutenzione ordinaria delle parti comuni, di servizi di sicurezza, di pulizia…
Le figure professionali all’interno di un Condominio sono varie e hanno rapporti di lavoro differenti. Il Condominio svolge dunque il ruolo di luogo di lavoro dove vengono erogati servizi.
Ma chi è allora il datore di lavoro in un condominio?
Chi è un datore di lavoro: la Legge
Chi è il datore di lavoro in un’impresa pubblica o privata lo definisce la legge n. 81/2008, Art. 2, comma 1 lettera b che così lo descrive: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Chi è il datore di lavoro in un Condominio?
Se paragoniamo il Condominio a un qualsiasi altro luogo di lavoro, allora bisogna considerare come datore di lavoro l’Amministratore di Condominio.
Va, dunque, sottolineato che l’amministratore eletto in un palazzo dai suoi condomini non solo svolge mansioni di gestione ed amministrazione del condominio, ma deve anche occuparsi del rapporto con tutti coloro che prestano servizio all’interno del palazzo.
Il condominio è il luogo di lavoro?
Si, lo stabile è il luogo di lavoro. A definire la questione è la circolare n. 28 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 1997 che punta a ribadire che il condominio è comparabile a una unità produttiva, se ci sono figure che vi svolgono attività di lavoro subordinato e l’amministratore del condominio, di fatto, assume il ruolo di datore di lavoro a tutti gli effetti, ai sensi del dlgs 81/2008.
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Chi sono i lavoratori in un condominio
All’interno di un condominio, si intendono lavoratori dipendenti dell’amministratore tutti coloro che svolgono la loro prestazione lavorativa all’interno del luogo di lavoro, il condominio, in maniere continuativa con regolare contratto CCNL.
Possono essere presenti però anche lavoratori occasionali che non hanno un contratto collettivo nazionale, ma che verranno retribuiti come professionisti occasionali.
Possono lavorare all’interno di uno palazzo anche lavoratori non direttamente legati all’amministratore ma mandati da imprese che hanno un appalto presso il condominio (ad esempio, un tagliaerba dipendente dell’impresa di giardinaggio, un lavoratore extra dell’impresa di pulizia…).
Quali sono le responsabilità dell’amministratore come datore di lavoro
L’amministratore è il committente responsabile sia penalmente sia amministrativamente, mentre i condòmini risponderanno delle eventuali sanzioni amministrative, se dovesse risultare una condotta colposa nei confronti di un lavoratore.
Se l’amministratore è un datore di lavoro, avrà tutti gli obblighi di responsabilità che la legge pone a carico di un datore di lavoro nei confronti dei suoi lavoratori.
L’amministratore di condominio è responsabile:
- della valutazione dei rischi cui sono esposti i lavoratori;
- della formazione dei lavoratori;
- del servizio di prevenzione e protezione;
- della gestione delle emergenze e alla sorveglianza sanitaria.
L’amministratore può licenziare un dipendente del Condominio?
Per assumere o licenziare un dipendente, l’amministratore di Condominio deve aver raggiunto il quorum in assemblea (cioè 333 millesimi), durante un’assemblea di condominio.
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Il licenziamento può essere portato avanti solo per “giusta causa” o per gravi e oggettive inadempienze.
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