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Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha affrontato un tema molto interessante che riguarda diversi cittadini italiani: che cosa succede a livello fiscale quando si effettuano numerose trasferte all’estero? In quale paese vengono assoggettate? E come evitare il rischio della doppia imposizione? Vediamolo insieme, ma intanto cominciamo a chiarire un aspetto fondamentale: non basta presentare la dichiarazione fiscale estera per dimostrare di avere pagato le imposte in modo definitivo.
Il caso esaminato
Attraverso la sua rivista online Fiscooggi.it, l’Agenzia delle Entrate ha esposto il caso di un contribuente che si è rivolto alla Commissione tributaria della regione Abruzzo perché, a suo avviso, gli era stato ingiustamente chiesto di pagare l’imposta sul reddito da lavoro dipendente in Italia per attività svolta in trasferta. L’istante, per dimostrare di avere già pagato le imposte su quel determinato lavoro, ha mostrato ai giudici la dichiarazione dei redditi presentata all’estero, nello specifico in Germania.
Che cosa dice la legge
La Ctr Abruzzo ha respinto l’appello del contribuente per due motivazioni. Prima di tutto ha citato la normativa che regola i rapporti lavorativi fra l’Italia e altri Paesi, in particolare la Convenzione tra Italia e Germania contro le doppie imposizioni, e ha quindi dichiarato che “le prestazioni lavorative rese dal contribuente nell’ambito del rapporto lavorativo in questione sono state correttamente assoggettate ad imposizione in Italia, in quanto svolte prevalentemente in Italia, alle dipendenze di datore di lavoro residente in territorio nazionale, anche se, in qualche caso, materialmente concretizzatesi in trasferte temporanee all’estero”.
La dichiarazione estera non dà sufficienti garanzie In seguito il Collegio abruzzese si è espresso in merito alla prova portata dal contribuente che, a suo avviso, gli dava il diritto di chiedere l’esenzione o la riduzione delle imposte, mentre secondo il giudice non era abbastanza chiara. Ecco quanto riporta la sentenza: “la mera dichiarazione dei redditi presentata in Germania non solo non fornisce alcuna certezza sulla identità dei redditi con quelli oggetto dell’istanza di rimborso ed assoggettati a tassazione in Italia, ma neppure consente di desumere inequivocabilmente il pagamento delle imposte in via definitiva e, conseguentemente, l’intervenuta effettiva doppia imposizione”.