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L’inquilino può partecipare all’assemblea condominiale? L’affittuario paga le spese di condominio di sua competenza che sono la maggior parte delle spese ordinarie e dunque ha il diritto di partecipare alle riunioni condominiali, soprattutto alle riunioni in cui si discute delle spese comuni.
A dirlo è la legge 392/78 II comma dell’art. 10 che offre all’inquilino il diritto di partecipare alle assemblee condominiali ed intervenire alle discussioni che riguardano le parti comuni.
L’inquilino può votare in assemblea?
L’affittuario può partecipare alle assemblee di condomini come previsto dalla legge ma non ha diritto di voto sui servizi condominiali, tranne su questioni che interessano il riscaldamento e condizionamento. In questo caso eccezionale infatti l’inquilino potrà avere ragione di sostituirsi al proprietario dell’immobile nel rapporto con il condominio.
Altresì va sottolineato che l’inquilino ha sempre facoltà di partecipare all’assemblea di condominio se il proprietario lo delega a partecipare.
L’amministratore deve convocare l’inquilino in assemblea?
L’amministratore non è tenuto a convocare gli inquilini. Di fatto infatti non esiste un rapporto diretto tra amministratore di condominio e affittuario, ma unicamente tra amministratore e proprietario dell’immobile.
Lo sottolinea il fatto che, se dovessero risultare impagate delle rate condominiali, l’amministratore si rivolgerebbe esclusivamente al proprietario.
Il dovere d’informare l’inquilino di una assemblea di suo interesse è unicamente in capo al proprietario di casa o locatore.
Chi ha diritto a partecipare alle riunioni di condominio?
All’assemblea di condominio possono partecipare come loro diritto tutti i proprietari di case o immobili all’interno dello stabile. Quando all’ordine del giorno sono le spese dei servizi di riscaldamento e condizionamento d’aria il locatore può invitare il locatario a partecipare alla riunione in sua vece.