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La data di scadenza per la presentazione all’Agenzia delle Entrate non è la classica del 30 settembre (quest’anno cade di sabato), ma quella del successivo 2 ottobre, primo giorno feriale successivo.
Stiamo parlando del modello 730, tramite cui i contribuenti devono inoltrare la dichiarazione dei redditi maturati durante l’anno solare 2022.
Nel periodo compreso tra il mese di aprile e quello di maggio, tutti i lavoratori interessati potranno accedere alla compilazione e effettuare il relativo inoltro del nuovo modello, indicando gli introiti incassati e le spese sostenute negli scorsi dodici mesi.
Modello 730, come andrà compilato nel 2023
Tra le molte novità da tenere in considerazione in fase di compilazione del 730, le più importanti riguardano le agevolazioni fiscali che il governo ha previsto per i cittadini all’interno dell’ultima legge di Bilancio approvata in Parlamento.
Nello specifico, sono due le voci più rilevanti che è possibile inserire nel modello, in modo che l’Agenzia delle entrate ne venga a conoscenza e proceda con la relativa detrazione dei costi (come indicato per l’appunto nel testo della Manovra).
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Stiamo parlando di:
- spese sostenute nel 2022 per i lavori di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- costi certificati per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici esistenti per consentire la massima accessibilità all’edificio alle persone con disabilità o difficoltà motorie.
Modello 730, le detrazioni da inserire per la dichiarazione dei redditi
Nel modello 730 rientrano anche altri bonus edilizi come quello per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, quello per gli interventi effettuati con l’obiettivo di ridurre l’impiego energetico dell’immobile e quello per la sistemazione del verde nelle palazzine.
Le diverse voci elencate prevedono tutte un rimborso degli oneri sostenuti nel corso del 2022, anche se in misura diversa l’una dall’altra: si passa dal 75% del patrimonio investito per la rimozione delle barriere architettoniche al 19% delle spese sanitarie (voce che non rientra tra quelle citate perché non soggetta a detrazione per tutti i lavoratori).
* Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.