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Un contratto di erogazione di un prestito – quale il mutuo a tasso variabile – prevede una serie di clausole che serve a tutelare entrambe le parti in causa in casi come il mancato pagamento delle rate o uno strano andamento del mercato finanziario. Ma cosa succede se una di queste verte unicamente a favore della controparte più forte (la Banca), danneggiando inevitabilmente quella più debole (il debitore)?
A rispondere a questa domanda ci ha pensato, lo scorso 6 settembre, la Corte d’Appello di Milano con la sentenza 2836 che ha dichiarato vessatoria la cosiddetta clausola Floor.
Cos’è la clausola Floor nei mutui a tasso variabile?
Per calcolare gli interessi da pagare sulle rate mensili del mutuo, gli istituti di credito si rifanno ad un parametro variabile denominato “tasso Euribor”, a cui viene aggiunta una componente fissa (spread). Questi due elementi, sommati, vanno a costituire il guadagno delle banche sui prestiti per l’acquisto di immobili.
Nel caso dei mutui a tasso variabile, tuttavia, è spesso presente una clausola particolare che serve a garantire alla banca un riprotezione economica in caso di riduzioni importanti dell’Euribor. Chiamata “Floor”, questa clausola ha il compito di fissare un limite minimo per il valore complessivo del tasso d’interesse.
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Se, ad esempio, l’Euribor si trova all’1% e lo spread al 1,5%, la rata del mutuo dovrebbe essere maggiorata del 2,5%. Nel caso in cui, però, si fosse in presenza di un Floor al 3%, anche se la somma tra i due parametri sopra descritti è pari a 2,5, il tasso d’interesse sarà fissato al 3%, ossia il valore dettato dalla clausola.
Mutui a tasso variabile: il caso
Un consumatore, nel caso specifico esaminato dalla Corte d’Appello di Milano, ha danunciato la vessatorietà della clausola Floor imposta alle rate del mutuo a tasso variabile a lui intestato da parte dell’istituto erogante, Banca BPM.
Ciò che veniva messo in dubbio, tuttavia, non era il presunto “furto” di denaro, quanto piuttosto l’iniqua suddivisione dei rischi derivanti dalla stipula del contratto. Con la clausola Floor – che, peraltro, nella fattispecie, veniva solo citata nel foglio illustrativo rilasciato dalla banca – l’istituto si tutelava al 100% da qualsiasi rischio a discapito del debitore.
La Corte si è pronunciata favorevolmente disponendo la restituzione del plus di interessi versati fino a quel momento dall’intestatario del mutuo e inibendo Banca BPM all’utilizzo della stessa clausola in futuro, dichiarando quest’ultima evidentemente vessatoria.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.