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Il secondo comma dell’articolo 1122 bis del codice civile concede al singolo condòmino la possibilità di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sulle parti di proprietà individuale, nel rispetto di determinati limiti (sicurezza e stabilità dell’edifico) ma, soprattutto, preservando, in ogni caso, il decoro architettonico del fabbricato.
Ben può accadere, dunque, che l’interessato, previa comunicazione di rito inviata all’amministratore (e conseguente presa d’atto da parte dell’assemblea, che non può vietare l’attività rispettosa dei limiti richiamati), proceda a installare sul balcone (ormai, pacificamente, ritenuto proprietà esclusiva del singolo, salvo rari casi legati alla sussistenza di elementi decorativi di particolare pregio artistico) i pannelli fotovoltaici.
Il fotovoltaico sul balcone privato: quando viola il decoro architettonico
Tralasciando l’aspetto edilizio della fattispecie (attesa l’avvenuto inserimento dell’installazione dei pannelli solari/fotovoltaici nell’ambito dell’edilizia libera), si può porre, in ipotesi simili, la problematica, di ben più difficile soluzione, legata alla violazione del decoro architettonico del fabbricato, attesa la mancanza di una norma codicistica che ne definisca, in maniera, oggettiva la nozione.
Per questo motivo, la presunta alterazione del decoro architettonico, ad oggi, è, probabilmente, una delle questioni che maggiormente affligge gli amministratori condominiali e che, sempre più di frequente, costituisce motivo di contenzioso giudiziario, atteso che solo una pronuncia dell’autorità competente può stabilire se sia intervenuta, o meno, la denunciata infrazione.
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Cosa significa decoro architettonico
Nel silenzio codicistico, assume rilevanza decisiva, per la definizione del concetto di decoro architettonico, una recente pronuncia della Suprema Corte che, con l’ordinanza n. 4711 del 14 febbraio 2022, intervenendo sul tema delle innovazioni vietate, ha affermato che costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico dell’edificio condominiale, come tale vietata, nono solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che, in ogni caso, si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal valore estetico che possa avere il fabbricato stesso.
Ai fini della tutela del decoro architettonico, dunque, secondo tale pronuncia, non occorre che l’immobile abbia una particolare pregio artistico.
Come si vede, dunque, la giurisprudenza di legittimità è pacificamente orientata nell’affermare che per decoro può intendersi l’estetica del fabbricato, costituita dall’insieme delle linee e delle strutture che caratterizzano lo stabile e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità (Cassazione 851/2007).
Tale estetica, evidentemente, non è propria dei soli edifici di particolare pregio storico o artistico ma appartiene ad ogni fabbricato nel quale sia possibile individuare una linea armonica, sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia (Cassazione 8830/2008).
La necessità di una valutazione condotta caso per caso
Sulla scorta di quanto premesso, e considerando che particolari disposizioni limitative dell’iniziativa del singolo possono essere comunque contenute anche nel Regolamento condominiale di natura contrattuale, è del tutto evidente che l’analisi finalizzata ad accertare l’intervenuta violazione del decoro architettonico, a seguito dell’installazione dei pannelli fotovoltaici sul balcone privato, debba sempre essere condotta con riferimento al singolo caso concreto.
La valutazione del magistrato, quindi, dovrà essere in ogni caso contestualizzata ed è, per ciò stesso, impensabile definire in maniera aprioristica e dogmatica i casi nei quali l’installazione dei pannelli debba ritenersi preclusa.
Da questo punto di vista, non possiamo non ricordare, prima di concludere, una sentenza di merito, invero, piuttosto innovativa.
Si tratta della pronuncia n. 296 del 28 gennaio 2022, con la quale la Corte d’Appello di Milano ha mosso un primo, ma significativo passo, verso l’oggettivazione del concetto di decoro architettonico, statuendo che la prova dell’avvenuta alterazione dello stesso può essere fornita mediante riproduzioni fotografiche, dalle quali trarre elementi inconfutabili a testimonianza dell’intervenuta alterazione del decoro architettonico.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.