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L’assegnazione dei posti auto condominiali è un argomento che ha destato non pochi problemi interpretativi, soprattutto nei condomini che non dispongono di abbastanza spazio da poter ospitare tutte le auto dei proprietari.
Il nostro legislatore non ha previsto una disciplina puntuale sull’argomento, lasciando ampi margini di discrezionalità alla compagine condominiale di prevedere le modalità di utilizzo del cortile interno.
In assenza di una disciplina puntuale la soluzione ad eventuali controversie deve essere dedotta in via analogica mediante l’applicazione delle norme relative al condominio.
A mente dell’art. 1117 c.c. n.2 sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo le aree destinate a parcheggio.
Spetta altresì all’amministratore, ex art. 1130 c.c., disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini.
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Parcheggio rotatorio e poteri dell’assemblea
Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte è consentito all’assemblea individuare all’interno del cortile condominiale i singoli posti auto di cui possano fruire i singoli partecipanti, al fine di rendere più ordinato e razionale il godimento paritario.
Perciò qualora il cortile non disponga di posti auto a sufficienza da poter soddisfare le esigenze di tutti i condomini risulterà appropriato che l’assemblea, in virtù dell’art. 1102 c.c., preveda una soluzione idonea a soddisfare tutti i proprietari.
Secondo quest’ultima norma, l’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ex art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto.
Al fine del godimento della cosa comune da parte di tutti gli aventi diritto, qualora non sia possibile l’uso simultaneo del bene da parte degli stessi, sarà da considerarsi valida la delibera assembleare che, in applicazione del corretto esercizio di regolamentazione, consenta ai condomini un utilizzo turnario delle postazioni destinate a parcheggio autoveicoli, a tutela del pieno diritto di ciascuno al godimento del bene comune (Cass. Civ., 22/10/2018, n. 26630).
Assegnazione posto auto in via esclusiva: soluzione negativa
Diversamente dalla soluzione sopra prospettata, ormai fortemente consolidata nei tribunali italiani, la delibera assembleare non può validamente contemplare la definitiva assegnazione nominativa a favore di singoli condomini, in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio delle autovetture, né trasformare l’originaria destinazione del bene comune rendendone inservibili talune parti dell’edificio all’uso o al godimento anche di un singolo condomino, né addirittura procedere alla divisione del bene comune con l’attribuzione di singole porzioni individuali, occorrendo a tal fine l’espressione di una volontà contrattuale e quindi il consenso di tutti i condomini (Cass. Civ., Sez. II, 21/03/2022, n. 9069; 16/05/2022, n. 15613).
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.