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Chi perde il Superbonus 110% per ritardi imputabili all’impresa edile ha diritto a ricevere il risarcimento del danno, calcolato in base alla differenza rispetto all’aliquota più bassa cui il committente potrà aver accesso.
Lo ha stabilito il Tribunale di Frosinone con la sentenza n. 1080 del 2 novembre 2023.
Il fatto
Il proprietario di casa ha fatto causa contro l’impresa edile per la ritardata realizzazione dei lavori di ristrutturazione per l’efficientamento energetico dell’immobile unifamiliare, da effettuare con gli incentivi fiscali Superbonus 110%.
Il ricorrente ha chiesto la restituzione dell’acconto pagato alla ditta (22mila euro). Inoltre, ha chiesto un risarcimento danni per 150mila euro (pari al valore compressivo dei lavori appaltati) perché, a causa del mancato rispetto dei termini, ha perso la possibilità di usufruire del Superbonus.
Risoluzione del contratto
Il tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto di appalto. È evidente l’inadempimento della ditta per non ha realizzato i lavori nei tempi previsti, anzi, per non avere dato nemmeno concreto inizio ai lavori. Di conseguenza, il giudice ha condannato l’impresa edile a restituite l’acconto di 22mila euro.
Niente risarcimento danni per perdita del Superbonus
La domanda di risarcimento danni è stata invece accolta solo in parte, perché il committente, pur avendo perso il Superbonus, aveva la possibilità di usufruire di altre agevolazioni fiscali previste dalla legge.
Infatti, se è vero che la condotta della ditta ha fatto perdere il Superbonus 110% per i lavori appaltati, è altrettanto vero che il proprietario non ha perso ogni possibilità di presentare una nuova pratica edilizia usufruendo degli altri benefici fiscali previsti dalla legge.
Efficientamento energetico, cosa prevede la legge
In effetti, per gli interventi di efficientamento energetico sugli edifici unifamiliari la legge prevede diverse possibilità di agevolazione. Ad esempio, la possibilità di usufruire di una detrazione del 90% delle spese sostenute fino al 31.12.2023 per (eventuali nuovi) lavori avviati dall’1.1.2023, rispetto all’abitazione principale posseduta, per i contribuenti con un reddito di riferimento non superiore ad euro 15.000.
Nel nostro caso, il ricorrente non ha dato al giudice prove concrete (ad esempio, la propria situazione reddituale) che consentano di escludere la possibilità di accedere a tale diversa agevolazione per un’eventuale nuova pratica di intervento.
Calcolo dei danni
Per questo motivo, il Tribunale ha riconosciuto un risarcimento danni di “soli” 15mila euro (10% dell’importo dei lavori appaltati), quale percentuale “minima” del beneficio fiscale andata perduta a causa dell’inadempimento della ditta.
Da dove esce fuori questa somma? In pratica, il ricorrente avrebbe comunque potuto beneficiare della detrazione del 90% anziché del 100% sul valore totale dei lavori appaltati (150.000 euro). Dunque – secondo il tribunale – la differenza del 10% (15.000) rappresenta il danno effettivamente.