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Che ci siano delle obbiettive difficoltà nella strutturazione dei rapporti di vicinato è cosa risaputa: sono moltissime in tutta Italia le situazioni in cui la normale e pacifica convivenza tra diversi proprietari finisce per incrinarsi a causa di una serie di fattori che possono derivare dagli ambiti più disparati.
Un fenomeno – quello delle liti tra vicini di casa – che finisce dunque per assumere diverse forme a seconda delle questioni di dibattito e discussione che possono insorgere nel tempo. Ebbene, negli ultimi anni capita sempre più di frequente che i dissidi di vicinato vengano innescati dopo che una delle parti in causa decide di indirizzare il proprio scarico d’acqua sul terreno altrui.
Riversare acqua nel terreno altrui è un reato?
La scelta di riversare nella proprietà dei vicini di casa uno scolo o un gettito d’acqua proveniente dal proprio impianto privato viene presa quasi sempre nei contesti di campagna o di collina, quando l’isolamento rispetto ai grandi centri abitati (e la contemporanea sussistenza di una maggiore libertà di azione) induce molti proprietari ad oltrepassare i limiti del proprio raggio d’azione.
Vi starete chiedendo se questa attività sia legale. La risposta è contenuta nell’articolo n. 911 del Codice civile, che individua i doveri e le responsabilità in capo ad un proprietario che decide di aprire una sorgente d’acqua (con la possibilità che si venga a formare un vero e proprio canale) nei pressi di un’abitazione confinante.
Limiti e sanzioni per chi getta acqua nella proprietà dei vicini
Secondo quanto stabilito dalla normativa in materia, il titolare della residenza in oggetto ha l’obbligo di interporre una distanza minima (pari all’altezza dello scavo compiuto) tra il rigagnolo d’acqua che intende ricreare e il confine con i vicini di casa.
Inoltre – per evitare di incorrere nelle sanzioni riservate a chi crea irregolarità edilizie – è sempre suo dovere quello di erigere le necessarie opere strutturali per non danneggiare la vivibilità della controparte: solo in questi casi la creazione di una nuova sorgente d’acqua viene riconosciuta legittima dal nostro ordinamento.