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Quali sono i beni pignorabili e quali no? Una guida

6 Febbraio 2023 Residenziale
pignoramento

Indice dei contenuti

  • Quando è possibile il pignoramento?
  • Come funziona l’avviso prima del pignoramento?
  • Contestare un pignoramento: come fare
  • I beni impignorabili: quali sono?
  • I diritti in caso di pignoramento immobiliare
  • Quali sono i limiti al pignoramento immobiliare

Se si arriva all’atto di pignoramento è perché il debitore è stato già messo nella condizione di difendersi dalle pretese del creditore e non lo ha fatto oppure ha perso ogni giudizio dinanzi al giudice.

Ciononostante, la legge riconosce alcuni diritti al debitore rivolti da un lato a far valere eventuali vizi di procedura e di sostanza della procedura, dall’altro finalizzati alla tutela della dignità e della sopravvivenza della persona.

Quando è possibile il pignoramento?

Non si può intraprendere un pignoramento se il creditore non è in possesso di un “titolo esecutivo” ossia:

  • le sentenze di condanna;
  • i decreti ingiuntivi definitivi;
  • gli assegni e le cambiali scadute;
  • i contratti di mutuo stipulati dinanzi al notaio;
  • le cartelle esattoriali;
  • gli attestati di credito della SIAE.

È evidente che non è possibile avviare un pignoramento sulla base di un semplice contratto non adempiuto, di una bolletta non pagata o di una scrittura privata.

In termini pratici, salvo nel caso di assegni, cambiali, cartelle esattoriali, contratti di mutuo e attestati della SIAE, il creditore deve prima avviare una causa contro il debitore o chiedere, contro di questi, un decreto ingiuntivo.

Come funziona l’avviso prima del pignoramento?

L’esecuzione forzata, ossia il pignoramento, presuppone due notifiche al debitore a mezzo dell’ufficiale giudiziario:

  • il titolo esecutivo, che sia la sentenza o il decreto ingiuntivo;
  • l’atto di precetto ossia un ultimo avviso a pagare entro 10 giorni, con scadenza a 90 giorni, ma che può essere rinnovato, ossia notificato nuovamente.

Contestare un pignoramento: come fare

Ci sono due mezzi per contestare il pignoramento:

  • l’opposizione agli atti dell’esecuzione che è rivolta a far valere tutti i vizi di procedura. Si pensi al caso in cui il debitore non ha mai ricevuto la notifica del titolo esecutivo o del precetto o quando il pignoramento avviene dopo il decorso di 90 giorni dal precetto. L’opposizione può essere fatta valere entro massimo 20 giorni dal ricevimento dell’atto viziato;
  • l’opposizione all’esecuzione che è rivolta a contestare i vizi di sostanza della procedura, ossia l’esistenza del diritto del creditore. Può essere fatta valere in qualsiasi momento, anche oltre i 20 giorni previsti per l’opposizione agli atti esecutivi.

È questo il caso di un creditore che ha sbagliato i conteggi, quando il suo credito è caduto in prescrizione, quando il debitore è un soggetto diverso da quello che ha subito il pignoramento, quando il debito è stato già pagato o annullato dalla sentenza di un giudice.

I beni impignorabili: quali sono?

La legge detta un lungo elenco di beni impignorabili a tutela della dignità morale e personale del debitore.

Per quanto riguarda i beni mobili, non si possono pignorare l’anello nuziale, i vestiti e la biancheria, i letti, i tavoli per i pasti con le sedie, gli armadi, guardaroba, cassettoni, frigorifero, stufe e fornelli di cucina, lavatrice, utensili di casa e di cucina unitamente al mobile idoneo a contenerli. Sono invece pignorabili i mobili di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato, a parte il letto.

Non sono pignorabili nemmeno i beni commestibili e combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone della sua famiglia con lui conviventi; le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto, tipo statuette della madonna, a meno che non siano di elevato valore economico; le decorazioni al valore, lettere, registri e in genere gli scritti di famiglia e i manoscritti,; le armi e oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per adempiere un pubblico servizio.


Leggi Anche: COSA FARE QUANDO SI RICEVE UNA NOTIFICA DI PIGNORAMENTO?


Non si possono pignorare nemmeno gli animali di affezione o da compagnia; gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli; i beni in usufrutto legale.

Gli strumenti, gli oggetti e libri indispensabili all’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore sono pignorabili solo se il presumibile valore ricavabile dalla vendita degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non è sufficiente per soddisfare il credito. In ogni caso, tali beni possono essere pignorati solo nei limiti massimi di un quinto.

I diritti in caso di pignoramento immobiliare

Non esistono limiti al pignoramento immobiliare, che può essere attivato indipendentemente dall’importo in contestazione.

Tuttavia, in caso di pignoramento della casa, con messa all’asta tramite la procedura giudiziale, il debitore ha diritto a continuare a viverci fino all’aggiudicazione al miglior offerente. Il tribunale potrebbe emettere un ordine di sgombero solo se il comportamento del debitore è rivolto a impedire la vendita del bene, opponendosi alle visite degli offerenti.

Il debitore non può partecipare all’asta, ma possono farlo i suoi parenti e persino il coniuge.

Non è prevista alcuna deroga al pignoramento della casa nell’ipotesi in cui, all’interno dell’abitazione, vivano persone anziani, disabili o minorenni.

Quali sono i limiti al pignoramento immobiliare

Esistono però dei limiti al pignoramento immobiliare quando il creditore è l’Agente per la Riscossione Esattoriale (ad esempio Agenzia Entrate Riscossione). In tal caso:

  • non è possibile iscrivere ipoteca sulla casa per debiti inferiori a 20.000 euro;
  • non è possibile pignorare gli immobili se il debito non supera 120.000 euro e se il complessivo patrimonio immobiliare del debitore non vale più di 120.000 euro;
  • se il debitore è titolare di una sola casa adibita a civile abitazione, in cui è residente, e sempre che non sia accatastata nelle categorie A/1, A/8 o A/9, non è possibile il pignoramento: si parla del divieto di pignoramento della prima casa. Ma se il debitore dovesse essere titolare di altri beni immobili, anche solo in quote, la prima casa sarebbe pignorabile.

* Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.

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