Indice dei contenuti
Sono diverse le abitazioni con ambienti esterni privi anche di una minima protezione che risultano troppo esposti nelle stagioni fredde o nel periodo di massimo caldo, quindi per sfruttarli meglio è possibile installare una serie di strutture.
A seconda delle caratteristiche della struttura, per evitare sanzioni o l’ordine di demolizione, è importante richiedere il giusto titolo abilitativo.
Vediamo il caso di un contezioso tra una società che, in regime di edilizia libera, riteneva di aver svolto i lavori in modo legittimo e il Comune che, per accertarsi della validità dei lavori, richiedeva il titolo abilitativo necessario alla realizzazione della struttura.
Il Tar Campania e la pergotenda
I giudici del Tar in Campania hanno posto fine alla diatriba tra la suddetta società e il Comune ricordando, con la sentenza 479/2022, cosa caratterizza una struttura che si qualifica come pergotenda o tettoia.
In questo caso la società si era limitata a comunicare al Comune, tramite una
CILA, l’installazione di una pergotenda
su un’area di sua gestione.
A seguito del sopralluogo della Polizia Municipale atto a verificare la natura
dei lavori, è emerso che la pergotenda
era stata alterata con una chiusura laterale e
una copertura. Nell’insieme tali lavori sono risultati tutt’altro che una
semplice copertura, al punto da rendere quello spazio idoneo all’uso come deposito.
Il Comune, ritenendo la struttura, non qualificabile come pergotenda, ne ha
ordinato la demolizione. Decisione rispetto alla quale la società ha
presentato ricorso, sostenendo di aver agito ai sensi:
- del punto 50 del glossario dell’edilizia libera, in base al quale l’installazione della pergotenda non richiede alcun permesso;
- della lettera A.17 del DPR 31/2017, che esonera dall’autorizzazione paesaggistica le installazioni esterne a corredo delle attività economiche costituite da elementi facilmente amovibili, prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.
Le caratteristiche di una pergotenda
Il Tar ha quindi deciso di terminare la controversia ricordando alle due parti quali sono le caratteristiche che, secondo la giurisprudenza dominante sull’argomento, definiscono un manufatto simile come pergotenda. La struttura quindi:
- deve essere destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) e installabile al fine di soddisfare esigenze stabili e durature;
- non necessita, dal punto di vista normativo, del titolo abilitativo a condizione che non determini una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio;
- deve, nella sua parte principale, essere costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, mentre la struttura deve essere solo un elemento accessorio, necessario per il sostegno della tenda;
- deve avere la tenda in materiale plastico e retrattile perché la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non debbono presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza;
- deve essere costituita da un elemento di copertura e di chiusura formato da una tenda in materiale plastico, privo di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione.
A fronte delle considerazioni qui esposte e dei rilievi effettuati dal Comune, il Tar della Campania ha respinto il ricorso della società e confermato l’ordine di demolizione.