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Affinché un immobile possa ottenere l’abitabilità e vi si possa effettivamente vivere stabilmente, occorre che siano rispettati dei requisiti previsti dalla legge.
In particolare, il riferimento normativo è dato dal Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975 e da altre successive specificazioni, tra cui la sentenza del TAR Piemonte numero 2597 del 21 luglio 2005. Tra le diverse prescrizioni, vi è anche quella relativa alla superficie minima di un’abitazione.
Vediamo in dettaglio cosa dice la legge sui metri quadri minimi per ottenere l’abitabilità di un immobile.
Quale deve essere la superficie minima di un’abitazione
Un’abitazione, per essere considerata adeguata a diventare alloggio, deve possedere alcuni requisiti igienico-sanitari dai quali non si può prescindere.
Uno di questi è relativo alla superficie minima, ossia ai metri quadri minimi di cui l’immobile deve essere costituito. Tale superficie va messa in relazione anche al numero di occupanti.
Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore ai 14 metri quadrati per i primi quattro abitanti e non inferiore ai 10 metri quadrati per ciascuno dei successivi.
La camera da letto deve essere di almeno 9 metri quadrati per una persona e di 14 metri quadrati per due.
Inoltre, ogni abitazione deve essere dotata di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati.
Tutti questi ambienti, compresa la cucina, devono essere forniti di finestra.
I regolamenti comunali
Oltre a questa normativa nazionale, sono previste delle deroghe o delle ulteriori precisazioni nei diversi regolamenti edilizi locali. Infatti, ai Comuni è riconosciuta una certa autonomia in materia di regolamento edilizio, che quindi può determinare delle differenze rispetto alle prescrizioni che abbiamo visto.
A titolo di esempio, vediamo il caso del regolamento edilizio del Comune di Milano. Per quanto riguarda la camera da letto, esso stabilisce che, se adibita a stanza di una sola persona, deve avere una superficie minima di 8 metri quadrati, e se per due persone di 12 metri quadrati.
In esso si precisa anche che nel caso di alloggi realizzati per essere destinati a soggetti con disabilità motorie, la metratura minima non può essere inferiore a 45 mq, oltre a essere dotata di strutture idonee all’accessibilità.
Altre variazioni rispetto alla normativa nazionale possono poi riguardare l’altezza dei locali, che deve essere di 2,70 metri, salvo per i Comuni situati al di sopra dei 1000 metri sul livello del mare, che possono prevedere delle altezze per i locali anche inferiori, o per altri comuni che lo prevedano, come è il caso di Perugia, dove l’altezza minima è di 2 metri.