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Il Ministero della Cultura ha fornito delle linee guida per la
ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma in aree vincolate:
non serve l’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza, quando la
ricostruzione è conforme all’edificio preesistente. Questi interventi, inoltre,
anche quando comportano un aumento di volumetria o superficie dell’edificio, si
classificano come ristrutturazione (invece di “nuova costruzione”) e
sono ammessi alle agevolazioni fiscali. Vediamo, nello specifico, i chiarimenti
del Ministero.
Ricostruzione post sisma e autorizzazione paesaggistica
Non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica per interventi di ristrutturazione edilizia, inclusa totale demolizione e ricostruzione, purchè siano conformi agli edifici preesistenti. La ristrutturazione, quindi, non deve prevedere incrementi volumetrici o di superfici, fatta eccezione per le variazioni necessarie all’adeguamento antisismico e all’efficientamento energetico, nonché alla messa in sicurezza degli impianti.
La ricostruzione post-sisma usufruisce dei bonus
Il chiarimento del Ministero arriva per semplificare gli interventi di ricostruzione nelle aree vincolate, che solitamente – quando implicano un aumento di volumetria o superficie – avrebbero bisogno dell’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza. Inoltre, in quanto interventi di nuova costruzione, sarebbero esclusi dal Superbonus: nelle linee guida del Ministero, invece, si specifica che la ricostruzione post sisma è una ristrutturazione e può usufruire dei bonus edilizi.