L’acconto della prima rata dell’Imposta Municipale Unica è stata versato lo scorso 16 giugno, in base alle aliquote approvate l’anno precedente da ogni singolo Comune e comunicate al Ministero dell’Economia e delle Finanze. La prima rata è stata pari al 50% dell’importo totale, calcolato in base alle alle aliquote del 2020.
Per il saldo, il cui termini è fissato al 16 dicembre, invece le possibilità sono due:
- si pagherà con le aliquote approvate dai Comuni per il 2021 in caso siano state pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre 2021.
- In caso contrario, si dovrà versare un importo calcolato con le aliquote approvate dai Comuni per il 2020, che sono state utilizzate anche per il calcolo della prima rata.
In caso non si versasse il saldo entro la data stabilita, sarà comunque possibile pagare successivamente, beneficiando del ravvedimento operoso sulle sanzioni.
Quali sono le aliquote IMU 2021
Mentre si avvicina la data del saldo, vediamo quali sono le aliquote di base per gli immobili diversi dalla prima casa, che – lo ricordiamo – è esente dal pagamento dell’imposta se non accatastata come immobile di lusso.
L’aliquota base per l’IMU 2021, così come era già stato fissato dalla legge di bilancio 2020, è dell’8,6 per mille. Come si diceva poco sopra, è poi facoltà dei sindaci aumentare l’aliquota fino a un limite massimo del 10,6 per mille o di azzerarla con opportuna delibera.
Ecco di seguito, in dettaglio, quali sono le aliquote base stabilite dalla legge, in base al tipo di fabbricato, e l’aliquota massima che può essere stabilita dal Comune.
- L’abitazione principale (di categoria catastale A/2, A/3, A4, A/5, A6, A/7) è esente.
- Prime case di lusso (A/1, A/8 e A/9): aliquota base di 0,5% che i Comuni possono portare fino allo 0,6%.
- Fabbricati del gruppo catastale D: aliquota base di 0,86% ( lo 0,76% è riservato allo Stato). Può essere stabilita dal comune tra un minimo di 0,76% a un massimo di 1,06%.
- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce): aliquota base di 0,1% ( esenti dal 2022) che il comune potrebbe portare a un massimo di 0,25% (esenti dal 2022).
- Fabbricati rurali strumentali: aliquota stabilita dalla legge 0,1% pari all’aliquota massima che potrebbe essere stabilita dal comune.
- Altri fabbricati: aliquota base di 0,86% e aliquota massima che può stabilire il comune di 1,06%, con un ulteriore aumento dell’1,14% che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI.
- Aree fabbricabili: aliquota base di 0,86%e aliquota massima che può essere stabilita dal comune di 1,06% con un ulteriore aumento dell’1,14%, che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI.
- Terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell’art.1, comma 758, legge n.160/2019): aliquota base 0,76% e aliquota massima che può essere stabilita dal comune 1,06%.