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Come gestire la finta videosorveglianza? Il Garante della Privacy e la giurisprudenza si sono più volte interrogate sull’installazione di telecamere non funzionanti (ma usate come deterrenti) e le eventuali conseguenze.
Scopriamo di più.
Un caso apparentemente molto semplice
Il caso è il seguente: il privato cittadino all’interno della sua proprietà (il pianerottolo di casa, il giardino, il parcheggio ad uso esclusivo) installa un sistema di videosorveglianza finto, al solo scopo di deterrenza. Tale attività che tipo di conseguenze posso avere sotto l’aspetto legale? Si incorre in un illecito?
Dal punto di vista normativo, ad oggi non vi è una vera e propria legislazione in materia: infatti, non esiste una norma di legge che preveda l’utilizzo o il non utilizzo di tali strumenti per fini squisitamente dissuasivi.
Un secondo elemento, degno di rilievo, è la decisione 30 dicembre 2003 del Garante della Privacy che ha stabilito che “l’oggettiva impossibilità di registrazione di tali strumenti rende di fatto inesistente il trattamento dei dati di videosorveglianza, includendo anche l’eventuale rispetto delle linee guida pubblicate nel 2000 proprio dal Garante, successivamente integrate con l’entrata in vigore del GDPR”.
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Le telecamere finte in condominio sono illegali?
A questo interrogativo ha risposto il Garante della Privacy, come riportato nella Faq 16 dedicata all’argomento, precisando che la normativa in materia di protezione dati non viene applicata al trattamento di dati che impediscono di identificare le persone (in modo diretto o indiretto), come nel caso delle riprese ad alta quota (effettuate, ad esempio, tramite l’uso di droni).
Ciò detto, secondo lo stesso Garante, per ciò che concerne l’installazione di telecamere finte o non funzionanti: «l’installazione meramente dimostrativa o artefatta, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e, pertanto, può essere legittimamente oggetto di contestazione».
In parole semplici: seppur non vietate e non in conflitto con l’attuale normativa prevista dal GDPR, queste telecamere risultano illegittime.
Nel caso di specie, ci troveremo di fronte a una segnalazione indebita. Infine, le telecamere finte o non funzionanti, anche se applicate come deterrente, possono essere oggetto di contestazione e di azioni risarcitorie.
Cosa dice la giurisprudenza?
In conclusione, diamo uno sguardo alla giurisprudenza: “il condomino ha il diritto di installare una telecamera per uso privato all’interno delle proprie aree e pertinenze; tuttavia, è importante fare attenzione alle telecamere finte che possono condizionare le persone sia in luoghi pubblici che privati”.
Ciò è quanto stabilito recentemente dal Tribunale di Taranto che, con sentenza 2640 del 7 novembre 2023, ha stabilito che non ha valore l’opposizione alla delibera assembleare volta ad invalidare l’intimazione di rimozione della telecamera privata, quando questa è stata installata dal condomino per meri fini dissuasivi. Questo soprattutto se si tratta di una telecamera fittizia.
Inoltre, il Tribunale di Latina, con ordinanza del 17 settembre 2018, ha precisato che non vi è alcuna lesione del diritto alla riservatezza se la telecamera di sicurezza istallata dal vicino è finta e utilizzata per dissuadere possibili malviventi.
Nel caso di specie, la telecamera in questione era un semplice involucro di plastica, inidoneo a violare la riservatezza domestica del ricorrente.