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Per ottenere il Sismabonus, l’asseverazione della riduzione del rischio sismico deve seguire delle tempistiche precise.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti su tali aspetti, per evitare che i contribuenti si vedano negare o revocare della detrazione.
Sismabonus e asseverazione: la normativa
Per non creare confusione e disparità tra i contribuenti, il Mef ha chiarito alcuni passaggi fondamentali della normativa. Le regole su Sismabonus e asseverazione sono recentemente cambiate: inizialmente era necessario presentare l’asseverazione del progettista contestualmente al titolo abilitativo.
In seguito, il DM 24/2020 ha previsto che l’asseverazione potesse essere presentata anche successivamente al titolo abilitativo, ma sempre prima dell’avvio dei lavori.
Sismabonus, quando è consentita l’asseverazione tardiva
Il DM 24/2020, entrato in vigore il 16 gennaio 2020, non si applica retroattivamente: di conseguenza, l’asseverazione tardiva è consentita solo se il titolo abilitativo è stato presentato dopo il 16 gennaio 2020. In caso di domande precedenti, l’asseverazione tardiva prevede la revoca della detrazione Sismabonus.
Secondo molti contribuenti, questa incomprensione è alla base della presentazione di numerose asseverazioni tardive, che seppure valide, non vengono riconosciute valide al fine dell’ottenimento dell’agevolazione.
Al momento, però, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha negato la possibilità di applicare retroattivamente il DM 24/2020. Le istanze dei contribuenti, quindi, sono tutte rigettate.