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Un condominio chiede la condanna dell’ex amministratore al risarcimento di un danno pari alle somme di cui lo stesso si era indebitamente appropriato durante la gestione svolta per il tramite della propria società a responsabilità limitata.
Il Tribunale di Milano aveva qualificato la domanda nell’ambito dell’istituto giuridico denominato “arricchimento senza causa” e regolato dall’articolo 2041 del Codice Civile («Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale»), ma l’aveva rigettata ritenendo che, se da un lato era stato provato il depauperamento del Condominio, dall’altro lato non altrettanto l’arricchimento dell’ex amministratore.
Una motivazione all’apparenza cavillosa ma che, per l’appunto, aveva determinato la soccombenza del Condominio.
La sentenza viene, quindi, impugnata per errata qualificazione della domanda e, in ogni caso, rilevando che l’arricchimento fosse implicitamente dimostrato dal fatto che l’amministratore aveva prelevato ingenti importi dal conto corrente condominiale senza un legittimo motivo.
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Conto corrente condominiali e gli obblighi dell’amministratore
L’articolo 1129, comma 7 del Codice Civile, come riformato dalla legge n. 220/2012, obbliga da tempo gli amministratori ad aprire un conto corrente dedicato a ciascun condominio, ove far transitare le quote di contribuzione nonché qualsiasi altra somma che, a vario titolo, sia di competenza del condominio (canoni di locazione di spazi comuni, liquidazione della compagnia assicurativa ecc.).
Lo scopo è la massima trasparenza nella gestione finanziaria, così da evitare che le somme di un condominio si confondano con quelle dell’amministratore o – come spesso avveniva in passato – di altri fabbricati del medesimo professionista.
Di conseguenza, la distrazione di tali somme da parte dell’amministratore per scopi estranei alla gestione dell’intestatario del conto integra il reato di appropriazione indebita, che può essere fatto valere tramite una querela presentata dal condominio o – come chiarito dalla decisione in commento – dal singolo condomino, seppure in questo caso pro quota.
Appropriazione indebita del denaro condominiale: la sentenza
La decisione del Tribunale viene completamente ribaltata (Corte d’Appello di Milano, sentenza 3342/2022).
Il Collegio meneghino osserva infatti che il Condominio aveva chiesto accertarsi la cosiddetta “responsabilità extracontrattuale” e la condanna alla restituzione della somma sottratta; inoltre, il fatto costituito del diritto fatto valere era il comportamento doloso compiuto in qualità di legale rappresentante della società incaricata di amministrare il condominio, trasferendo il denaro sui conti correnti proprio e del figlio.
Di conseguenza, secondo la Corte, è «…indubitabile che il condominio abbia promosso nei confronti di (…) l’azione di risarcimento del danno per fatto illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.» («Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»).
In altre parole, la normativa applicabile al caso in esame è data dall’articolo 2043 del Codice Civile, e non dall’articolo 2041, risultando pertanto ininfluente l’omessa prova dell’arricchimento dell’ex amministratore.
Una circostanza, quest’ultima, ritenuta comunque provata dalle sentenze penali n. 4985/2018 del Tribunale di Milano e n. 207/2019 della Corte d’Appello di Milano, posto che «…il contenuto della sentenza del tribunale penale, costituisce una prova atipica, legittimamente introdotta nel presente giudizio, che, quindi, può e deve essere criticamente vagliata dalla Corte unitamente alle altre prove prodotte in giudizio, fra cui la ctu svolta nel giudizio civile e la sentenza civile».
Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte d’Appello conclude affermando che «…(…), persona fisica, è il legittimato passivo della presente azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. oggetto della presente causa, senza che ciò escluda la concorrente responsabilità per il medesimo danno della (…) srl a diverso titolo di responsabilità contrattuale derivante dall’inadempimento del contratto di mandato stipulato con il condominio».
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.