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Lo scorso marzo i giudici della Corte di giustizia tributaria del Piemonte si sono trovati a dover esaminare il caso di un contribuente. L’interessato, in riferimento a delle spese sostenute per degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico dal precedente proprietario dell’abitazione ormai scomparso, ha contestato alcune detrazioni:
- per assenza del requisito della “detenzione materiale e diretta del bene”;
- per mancata presentazione della documentazione giustificativa.
Locare una casa ereditata non consente la detrazione
Decidendo per un’interpretazione letterale della norma che cita: “in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene” la sentenza dei giudici della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte si è espressa in modo senza dubbio più che chiaro.
Infatti, nonostante in primo grado la Corte avesse dato ragione al contribuente, in secondo grado la sentenza è stata poi ribaltata, avendo la Corte di giustizia tributaria evidenziato come la norma fiscale avesse la chiara intenzione di limitare proprio il godimento della detrazione fiscale per i lavori realizzati nelle parti comuni dell’edificio solo a vantaggio dei reali detentori del bene: a coloro i quali essendo detentori “materiali e diretti” avessero la residenza nel bene immobile in questione.
Valorizzando l’interpretazione letterale del testo, fanno notare i giudici, emerge come la scelta di alcuni aggettivi al suo interno siano tutt’altro che casuali: “materiale” e “diretta” vogliono allontanare dal beneficio della detrazione quegli eredi che affitteranno o manterranno affittato il bene ereditato.
Cosa ne pensa il Fisco?
La Corte pronunciandosi in questo modo risulta poi allineata con quanto espresso precedentemente dal Fisco che, con le Circolari 20/2011 e 7/2017, aveva già chiarito la sua posizione in merito: il contribuente erede, locando o concedendo in comodato d’uso l’immobile, non potrà più disporre del bene in modo diretto e immediato, non potendo più continuare a beneficiare della detrazione per le spese sostenute dal proprietario scomparso.