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Usato spesso al pari di una cantina – ove questa non è presente, il box auto condominiale si trasforma, di frequente, in un magazzino personale di oggetti e mobilio inutilizzati.
Ma cosa succede in caso di allagamento causato dalla rottura di un tubo? A chi è imputabile la colpa e a chi spetta, dunque, l’onere del risarcimento?
Quando il condominio è responsabile dell’allagamento del box auto
Prima di tutto è bene ricordare che il condominio, così come stabilito dalla legge, si fa guardiano e custode della cosa comune, ivi compresi tutti i beni in essa contenuti.
Che si tratti di impianti idrici, sistemi centralizzati di riscaldamento, rete elettrica, pozzi o cisterne, fin dove non entra in gioco la responsabilità dei singoli condomini – ovvero “fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale”, ogni danno subìto da questi beni o servizi sono imputabili unicamente a chi è legalmente garante della loro sicurezza e corretta manutenzione.
È l’articolo 2051 del Codice civile a stabilire come il condominio sia tenuto a rispondere per i danni cagionati da cose in custodia, al netto di avvenimenti eccezionali, casi fortuiti o evidente colpa attribuibile a terzi.
Chi paga quando il condominio non è responsabile?
Fatto salvo il caso in cui sia il condominio, fino a prova contraria, l’unica entità in dovere di risarcire il danno subìto, ripartendo la quota così come riportato nelle tabelle millesimali, esistono alcune circostante in cui l’onere dell’indennizzo è imputabile a terzi.
È il caso in cui il condominio sia in grado di dimostrare che l’allagamento non è conseguenza di un problema strutturale o di mancato controllo, quanto piuttosto di un evento imprevedibile, come può essere un episodio di calamità naturale o un fatto doloso (ad esempio, un tubo rotto volutamente da qualcuno).
Parimenti, se si è in grado di dimostrare che la perdita nasce da un appartamento specifico (trattandosi di box auto è verosimile che l’allagamento possa essere stato causato da un tubo malfunzionante facente parte di un’abitazione posta al piano terra), spetterà al singolo proprietario ripagare un terzo del danno, sgravando così gli altri condomini che saranno chiamati a compartecipare solo per i due terzi.
Altro caso è quello in cui vi siano, al momento dell’allagamento, lavori in corso all’interno dello stabile.
Una volta dimostrato il coinvolgimento di questi ultimi sul danno subìto, il proprietario del box potrà rivalersi tanto sul condominio quanto sulle imprese di ristrutturazione a capo degli interventi.
Cosa succede in caso di danneggiamento ai beni
Come da ultima sentenza emessa dal tribunale di Santa Maria Capuavetere, risalente allo scorso 24 giugno ed emessa a favore del proprietario di un box condominiale che aveva subìto danni per 4mila euro, a seguito dell’allagamento del proprio spazio e del danneggiamento di oggetti e mobili lì contenuti, in caso di perdita ingente del sistema idrico – condominiale e non – il colpevole è chiamato a ripagare anche i beni di notevole valore.
Nel caso in cui la parte lesa non fosse in grado di dimostrare il valore effettivo dei beni danneggiati, viene applicata la valutazione del danno in via equitativa, così come previsto dall’art. 1226 del Codice civile.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.