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Soprattutto grazie all’ormai famoso Superbonus 110% e al caro bollette, il tema dell’efficientamento energetico è uno dei più “caldi” (e non è un gioco di parole) soprattutto in ambito condominiale. In particolare, uno degli interventi più utilizzati è quello del cosiddetto cappotto termico sulla facciata dello stabile condominiale.
Il problema nasce, però, quando il materiale con il quale è rivestita la facciata dell’edificio non è del semplice intonaco bensì la pietra o i cosiddetti mattoni faccia a vista. Ebbene, se questi materiali ledono il decoro architettonico questo potrebbe portare a scomode conseguenze – fino alla rimozione del cappotto stesso – come ha dimostrato la recente sentenza della Cassazione n. 17920 del 22/06/2023.
Il caso
Un’inquilina di un condominio di Catanzaro chiedeva che fosse disposta la rimozione di alcune opere realizzate abusivamente da un suo dirimpettaio nella propria unità immobiliare.
L’altro condomino ha negato di aver apportato alcuna modifica all’immobile dal momento che le opere contestate erano già presenti al momento in cui lui lo aveva acquistato. Al contrario, ha affermato che era stata proprio l’inquilina che lo accusava a realizzare opere abusive e, in particolare, ad innalzare il muro di confine tra le proprietà e a stravolgere sul piano architettonico la facciata attraverso la copertura con intonaco e il cambiamento degli infissi, opere di cui richiedeva la rimozione.
La sentenza di primo grado
Il Tribunale ha accolto la domanda di riduzione proposta dall’inquilina, rigettando quella della controparte e sostenendo che le modifiche apportate sulla facciata della donna con la realizzazione del cappotto erano state regolarmente autorizzate in via amministrativa e pertanto erano legittime.
La decisione della Cassazione
Appellata la sentenza, la Corte d’appello di Catanzaro ha ribaltato la decisione del Tribunale, costringendo così l’attrice ad impugnare la pronuncia ricorrendo in Cassazione.
A detta dei giudici di Cassazione la Corte di appello ha valutato correttamente la vicenda e pertanto ben ha fatto nel rigettare la domanda della prima condomina e ad accogliere quella del secondo condomino a proposito della rimozione del cappotto termico realizzato.
Secondo la Cassazione, è irrilevante il fatto che le opere contestate fossero state realizzate legittimamente perché il vero problema risiede nell’aver gravemente pregiudicato il decoro architettonico del fabbricato.
Il principio da ricordare
Per la Cassazione non conta che si tratti di un cappotto termico giustificato dalla necessità di efficientare a livello energetico l’edificio o parte di esso, in quanto lo stravolgimento architettonico delle facciate costituisce in sé un chiaro indice del danno arrecato al decoro architettonico, inteso quale armonia ed unità di linee e di stile.
Alla condomina che ha iniziato la causa non pensando ad un epilogo di questo tipo, non resta quindi che rimuovere le opere e pagare le spese del giudizio.