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È legittimo, in caso un condomino che non paghi le quote condominiali da diversi anni, procedere, tramite avvocato, contro il moroso presentando tanti decreti ingiuntivi quante sono le annualità non riscosse?
In questo caso, l’interessato si vedrà notificare diversi atti giudiziari, ciascuno di questi maggiorato delle relative spese processuali con conseguente moltiplicazione dei costi che, invece, potevano essere ridotti se solo si fosse intrapresa un’unica azione legale per l’intero debito. Si può quindi agire in questo modo?
Questa questione è stata oggetto di numerosi chiarimenti della giurisprudenza.
Il frazionamento del credito: quando non è lecito?
Secondo la giurisprudenza, non è possibile frazionare le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, benché fondati su differenti fatti costitutivi, come ad esempio le diverse annualità di gestione delle spese condominiali.
Questo viene tecnicamente definito “abuso del diritto”, che la giurisprudenza condanna.
Quindi, il legittimo recupero dei crediti non può essere proposto in giudizi diversi tra loro, non almeno quando i fatti costitutivi si inseriscono in un rapporto unitario e continuativo tra le parti.
L’amministratore, al corrente che uno dei condomini è moroso per più quote riferite alla stessa annualità o a gestioni diverse, non può presentare in tribunale tante richieste di decreto ingiuntivo ma deve procedere con un’unica azione.
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Se non agisse in questo modo, aggraverebbe ingiustamente la posizione del debitore e le spese processuali danneggiandolo ulteriormente.
Il frazionamento del credito: quando è lecito?
È possibile avviare più azioni giudiziarie contro lo stesso soggetto, in via eccezionale, solo quando il creditore dimostri un proprio interesse oggettivo ad azionare solo uno oppure alcuni dei crediti sorti nell’ambito della suddetta relazione unitaria.
Violazione del frazionamento del credito: quali sono le sanzioni?
La violazione del divieto di frazionamento del credito è sanzionata con l’improponibilità della domanda: il giudice rigetta la domanda proprio perché ha come oggetto più fatti del medesimo rapporto giuridico. Tale sanzione processuale non è espressamente prevista dalla legge, tuttavia si fonda sul divieto di abuso del processo e degli strumenti processuali e perciò sulla violazione del canone di bona fides.
Indubbiamente, il condominio può procedere alla riscossione separata dei crediti relativi a diverse annualità di gestione ma esclusivamente se vi è una normale fisiologia nell’approvazione dei bilanci, ovvero se sussiste un anno di distanza circa dall’approvazione dell’uno rispetto all’altro, ed ovviamente se vengono effettuate le giuste detrazioni relativamente ai “saldi” contabilizzati ma già oggetto di riscossione.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.