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Per quanto riguarda un argomento spinoso, ovvero responsabilità e controversie condominiali, il condominio risponde anche dei danni causati ai condomini e ai terzi dai beni comuni, compresi gli alberi che si trovano nel cortile.
Se questi ultimi cedano totalmente o in parte, danneggiando beni di proprietà privata, il condominio è tenuto al risarcimento per via dell’obbligo di custodia sul medesimo gravante ex art. 2051 c.c. Lo ha chiarito il Tribunale di Roma con la recente sentenza n. 16548, pubblicata lo scorso 9 novembre 2022.
Chi risponde della caduta degli alberi condominiali? Il caso
La proprietaria di un’autovettura parcheggiata in strada aveva citato in giudizio un condominio, a causa di eventi meterologici avversi, per cui la macchina era stata danneggiata da un cedro libanese ad alto fusto che si trovava all’interno dello stabile condominiale, che cadendo aveva rotto il lunotto e schiacciato la parte posteriore della vettura.
Il condominio si era difeso dichiarando che l’incidente era avvenuto a causa di eventi metereologici avversi, quindi per un caso fortuito.
Il Tribunale di Roma ha però deciso che il bene responsabile del danno della vettura era di proprietà del condominio, e quindi si era verificata una violazione degli obblighi custodiali.
Secondo il giudice, le condizioni metereologiche non potevano essere considerate così gravi da essere responsabili dell’accaduto.
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La responsabilità da custodia
Il Tribunale di Roma ha quindi deciso che ci fosse rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, insieme all’assenza del caso fortuito.
Il condominio di un edificio (e per esso l’amministratore), essendo custode dei beni e dei servizi comuni (muri perimetrali, tubazioni, tetto, ascensore, ecc.), è dunque obbligato ad adottare tutte le misure necessarie, affinché le gli stessi non rechino danni ai condomini o ai terzi.
Per questo è il condominio a rispondere dei danni, e in alcuni casi a rimuovere le relative cause.
Il soggetto danneggiato, pertanto, potrà ottenere il risarcimento semplicemente provando il danno subito e il nesso di causalità tra quest’ultimo e il bene comune.
La responsabilità rimane tale anche perché manca in concreto la prova del caso fortuito. La responsabilità del condominio è, invece, certa, non solo se i danni derivano da mancata manutenzione, ma anche da vizi originari del bene condominiale, cioè vizi edificatori dello stabile comportanti la concorrente responsabilità del costruttore-venditore.