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È autunno, è tempo di pioggia, di tirare fuori gli ombrelli. Oggetti che possono essere un ingombro ma che, solitamente, parcheggiamo nel pianerottolo di un edificio condominiale, facendo gocciolare tutta l’acqua sul piano. Ma come funziona? Il portaombrelli si può sistemare sul pianerottolo di un condominio?
Cos’è il pianerottolo
Il pianerottolo è un ripiano che lungo le scale di un edificio condominiale si interpone alle rampe degli scalini. Uno spazio pubblico, di tutti i condomini e ospiti, che consente l’accesso agli appartamenti.
Più tecnicamente, il pianerottolo (detto anche ballatoio o ripiano) è individuabile nella parte di piano (orizzontale) che interseca una scala (verticale). Consente gli accessi a vari ambienti: abitazioni, locali, ascensori, ma anche spazi comuni e privati.
Dunque, il pianerottolo è una proprietà comune, quella che nelle carte ufficiale risponde alle “parti comuni” di un condominio. È il Codice civile italiano, precisamente l’articolo 1117 a indicarlo come parte comune dei residenti condòmini o anche titolari di attività commerciali o professionali che occupano i nuclei abitativi. Il pianerottolo è una parte comune, di tutti, in assenza di titolo contrario.
Una sentenza della Cassazione civile del 2007 (numero 15444) ha stabilito che non è possibile la cessione del diritto reale d’uso del pianerottolo, poiché a servizio delle singole proprietà.
La giurisprudenza, inoltre, riconosce la natura funzionale e strutturale del pianerottolo all’interno di una struttura immobiliare. Prevale la proprietà comune del bene rispetto all’utilizzo esclusivo da parte di condòmini e comproprietari. L’estensione del diritto può essere più o meno ampia purché non si sottragga lo spazio all’uso degli altri condòmini, che prevale sempre.
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Il portaombrelli può stare sul pianerottolo?
L’articolo 1102 del Codice civile riconosce l’utilizzo pubblico delle parti comuni, tra cui il pianerottolo. Ciascun condomino può far uso della cosa comune, a patto che:
- non ne alteri la destinazione;
- non impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Non c’è una legge che impedisca l’utilizzo di questo spazio a proprio uso, purché sia fatto in maniera non contraria al buon costume.
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Tuttavia, è il condominio stesso che può impedire, o consentire, che sul pianerottolo vengano sistemati i portaombrelli sul pianerottolo. Il regolamento condominiale può regolamentare in maniera chiara, e scritta, l’occupazione degli spazi e delle parti comuni mediante fioriere, contenitori per immondizia, suppellettili personali, scarpe, buste della spazzatura, e anche portaombrelli.
Senza dimenticare le funzioni del pianerottolo; la sua destinazione d’uso quella di permettere il transito delle persone e l’accesso alle abitazioni.
Ricapitolando: nessuna legge vieta il posizionamento di portaombrelli o zerbini sul pianerottolo, l’importante è che siano funzionali alla concreta realizzazione della destinazione, quali il transito e l’accesso. Ma una delibera condominiale può vietarne il posizionamento e individuare altre aree o siti dove poterli posizionare.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.