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Interessante pronuncia in tema di conflitto tra codice civile e regolamento di condominio in caso di installazione di condizionatori sul lastrico solare. In caso di disposizioni contrastanti chi prevale?
La vicenda è passata prima al vaglio del Tribunale di Frosinone e poi a quello del Tribunale di Roma, in qualità di giudice di appello, e decisa con la sentenza n. 4099 datata 7 giugno 2023.
I fatti di causa
La vicenda coinvolge un condominio della città di Frosinone nel quale il regolamento di condominio prevedeva espressamente che le macchine dei condizionatori potevano posizionarsi solo sui balconi di proprietà esclusiva dei condòmini.
Unico problema era che la proprietaria del quarto piano del predetto condominio non disponeva di alcun balcone a servizio del proprio appartamento e pertanto decideva di installare i motori dei condizionatori sul lastrico solare. La vicenda giunge in tribunale dove, in primo grado, il giudice dà ragione al condominio sulla base del mancato rispetto della norma del regolamento di condominio da parte della proprietaria.
Impugnata però la sentenza, la condomina riesce ad ottenere il ribaltamento della decisione in sede di appello.
Prevale il codice civile sul regolamento di condominio
In particolare i giudici del riesame ritengono che il giudice di primo grado non ha dato il giusto valore alle norme del codice civile, in particolare alla previsione di cui all’art. 1102 c.c..
Difatti, se è pur vero che il regolamento di condominio prevede il posizionamento dei motori nelle proprietà dei singoli condomini, è altrettanto vero che non disciplina nulla in merito alle parti comuni (come il lastrico solare appunto).
Per tale motivo, ai sensi dell’art. 1102 c.c., ciascun partecipante può servirsi della cosa comune e, nel caso in esame, il posizionamento delle macchine dei condizionatori sul lastrico solare, non esclude né il pari godimento della cosa da parte degli altri condomini né costituisce alterazione della destinazione del bene.
Inoltre, in questa vicenda, occorre considerare che la superficie occupata dai macchinari era solamente di 1 mq e pertanto non poteva in alcun modo considerarsi tale condotta come “sottrazione” di spazi comuni.
Emerge quindi da tale sentenza che le previsioni del regolamento di condominio devono necessariamente leggersi ed integrarsi con quelle codicistiche, cosicchè il Tribunale di Roma annulla la delibera impugnata condannando altresì il condominio al pagamento delle spese processuali.