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L’Imposta Municipale Unica (IMU) è il tributo richiesto dai Comuni per il possesso di fabbricati (con esclusione delle abitazioni principali incluse nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9), di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), nonché dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
É stata introdotta, a partire dal 2012, in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e, fino al 2019, per effetto della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014,) è stata inclusa nell’Imposta Unica Comunale (IUC), insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI).
La legge di bilancio per il 2020 ha, successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e, tra i tributi che ne facevano parte, la TASI.
Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI ed, appunto, l’IMU, quest’ultima come disciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.
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Cosa accade se l’immobile tassato è occupato abusivamente
Posto, dunque, che il pagamento dell’IMU è, solitamente, collegato alla materiale detenzione e al possesso dei beni ricadenti nell’ambito della sua sfera applicativa, cosa succede e cosa cambia se il soggetto tenuto alla contribuzione, ossia il proprietario, è stato, di fatto, privato del possesso del bene, perché quest’ultimo è stato occupato abusivamente da terzi?
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La risposta delle Corte di Cassazione
Con l’Ordinanza n. 1596/2022, la Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale, in tema di IMU, il soggetto passivo dell’imposta va comunque individuato nel titolare del diritto di proprietà, essendo del tutto irrilevante, ai fini dell’obbligo tributario, che il bene sia stato oggetto di un’occupazione abusiva da parte di terzi.
Il principio sancito dalla Cassazione, apparentemente in contrasto con il dato normativo che vede nel possesso e nella disponibilità dell’immobile il presupposto oggettivo per l’imposizione del tributo comunale, si fonda sula natura patrimoniale dell’imposta e prescinde dalla redditività del bene sottoposto a tassazione.
In altre e più semplici parole, ad avviso della Suprema Corte, posto che l’assoggettabilità ad IMU degli immobili non dipende direttamente dalla loro attitudine a produrre reddito per il proprietario, quest’ultimo è tenuto al pagamento della tassa in favore dell’amministrazione comunale, anche nel caso in cui non possa disporre degli stessi perché occupati abusivamente.
I precedenti
Questi principi richiamano quelli espressi costantemente dalla giurisprudenza della Cassazione, ad esempio, in relazione al contratto di leasing finanziario.
In particolare, si è ritenuto (Cass. Civ. n. 13793/2019) che la cessazione della condizione di soggetto passivo IMU dev’essere individuata, non tanto nella riconsegna del bene al concedente, ma nel momento della cessazione del contratto, che ai fini dell’IMU, si determina o all’atto del pagamento dell’ultimo canone, in base alla durata stabilita nel contratto, oppure, nei casi di risoluzione anticipata per inadempimento, nel momento in cui il contratto viene risolto.