Indice dei contenuti
Non occorre l’unanimità dei condomini per l’installazione di un impianto di videosorveglianza in Condominio: è sufficiente la maggioranza dei presenti in assemblea. Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. II, con l’ordinanza n. 14969 del giorno 11 maggio 2022.
Il caso
Venivano impugnate due delibere condominiali con le quali si approvava l’installazione di un sistema di videosorveglianza in Condominio (e la relativa ripartizione dei costi). Si discuteva in particolare delle maggioranze necessarie alla validità della delibera assunta.
Il Tribunale e la Corte di Appello ritenevano legittima la decisione dell’assemblea riguardo all’impianto di video sorveglianza, assunta solo a maggioranza.
La condomina dissenziente ricorre quindi innanzi alla Corte di Cassazione. Anche in tale sede, tuttavia, il ricorso viene respinto e viene confermata la legittimità della delibera impugnata.
Leggi anche: VIDEO SORVEGLIANZA: COME AVVIENE L’INSTALLAZIONE IN CONDOMINIO
Telecamere di videosorveglianza in Condominio: cosa dice la riforma del 2012
In via preliminare si deve osservare che, ad oggi, grazie all’intervento di riforma del condominio, la questione relativa all’installazione di un impianto di videosorveglianza relativo a parti comuni è stata definitivamente risolta.
Prima della riforma del Condominio, tuttavia, si osservavano orientamenti giurisprudenziali tra loro contrastanti che escludevano la competenza assembleare o che imponevano che la decisione fosse stata assunta all’unanimità dai condomini. Un altro orientamento, invece, si accontentava della deliberazione a maggioranza.
Come si accennava, con la riforma del 2012, il legislatore ha introdotto il nuovo art. 1122 ter c.c., con il quale viene previsto che “Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136” e, dunque, con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
La maggioranza necessaria per l’installazione di un impianto di videosorveglianza
L’ordinanza in commento, dunque, pur essendo riferita ad una questione sorta prima della legge di riforma del Condominio (l. 11 dicembre 2012, n. 220), ha riconosciuto come la Corte di Appello ne abbia anticipato le soluzioni.
In particolare, infatti, sin dal grado di appello si è ritenuta la legittimità della delibera approvata sebbene assunta solo a maggioranza dei presenti. Tale impostazione, come visto, è stata poi confermata dal nuovo art. 1122 ter c.c. introdotto con la riforma del 2012.
L’installazione di un impianto di videosorveglianza è una spesa voluttuaria?
Ulteriore profilo sollevato dalla condomina dissenziente è quello relativo al carattere voluttuario o gravoso dell’innovazione. Tale riconoscimento, infatti, consente al singolo condomino dissenziente di evitare di sostenere le relative spese.
La Corte di Cassazione, nella fattispecie in esame, ha escluso che si trattasse di innovazione scarsamente utile o eccessivamente gravosa, poiché non era stata fornita la prova circa la gravosità dell’innovazione che, viene chiarito, si intende quale notevole onerosità, non in senso economico ma in senso oggettivo, dato il testuale riferimento della norma citata alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio.
di Domenico Navarretta
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.